BLOCCO LICENZIAMENTI. COSA SUCCEDE DAL 1 LUGLIO 2021
Alla luce dell’imminente sblocco dei licenziamenti del 1 luglio e delle numerose indiscrezioni che trapelano dai giornali, il presente articolo tenta di fare chiarezza circa la normativa attualmente in vigore in relazione al blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
Come ormai ampiamente compreso e come attualmente previsto dal Decreto Sostegni (D.L. 41/2021), sono in vigore due date distinte che identificano la fine del blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, in base al settore economico in cui opera l’azienda recedente.
AZIENDE DEL SETTORE INDUSTRIALE
Il termine del blocco dei licenziamenti dal 1 luglio 2021 interessa quelle aziende che rientrano nel campo di applicazione della CIGO, ovverosia quelle aziende presenti prevalentemente nel settore industriale.
Per tali realtà il Decreto Sostegni bis (D.L. 73/2021) introduce nuovamente il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo dal 1 luglio 2021 solo in caso di utilizzo da parte del datore di lavoro della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e Straordinaria (CIGS) richieste entro il 31/12/2021, limitatamente al periodo di godimento dell’ammortizzatore sociale.
In caso, invece, di mancato ricorso all’ammortizzatore sociale, l’azienda potrà procedere dal 1 luglio 2021 alla comminazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sempre nel rispetto delle condizioni generali descritte nell’articolo a cui rimando (https://sandrosantucci.com/licenziamento-per-giustificato-motivo-oggettivo-come-tutelarsi/).
AMBITO APPLICAZIONE CIGO E CIGS
Più nel dettaglio, le aziende destinatarie della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria interessate alla fine del blocco dei licenziamenti sono le seguenti:
CIGO:
-Imprese manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas
-Cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quelle degli operai delle imprese industriali, fatta eccezione delle cooperative ex DPR n. 602/1970, per le quali l’art. 1 del DPR non prevede la contribuzione per la CIG
-Imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco
-Cooperative agricole, zootecniche e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato
-Imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film di sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche
-Imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi
-Imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato
-Imprese addette agli impianti telefonici ed elettrici
-Imprese addette all’armamento ferroviario
Imprese industriali degli Enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica
-Imprese industriali ed artigiane dell’edilizia e affini
-Imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o escavazione di materiale lapideo
-Imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono talee attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalle attività di escavazione
CIGS:
-Imprese industriali, comprese quelle edili ed affini
-Imprese artigiane che procedono alla sospensione in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente. Quest’ultimo viene valutato avendo quali parametri di riferimento gli importi delle fatture dei contratti per l’esecuzione di opere e servizi o produzioni di e o semilavorati oggetto dell’attività produttiva o commerciale del committente: nel biennio precedente la data di richiesta dell’intervento esso deve aver superato il 50% del complessivo fatturato dell’azienda destinataria delle commesse. Esso viene rilevato (comma 5) dall’elenco dei clienti e dei fornitori ex art. 21, comma 1, del D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 che concerne le comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate
-Imprese appaltatrici di servizi mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale
-Imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione di attività dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario no straordinario di integrazione salariale
-Imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile
-Imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi
-Imprese di vigilanza
-Imprese cooperative ed i loro consorzi che trasformano e manipolano prodotti agricoli, atteso che il concetto di trasformazione comprende anche il concetto di manipolazione. Tale precisazione è contenuta nella circolare n. 30/2015, la quale ricorda che le imprese agricole ed i loro consorzi che commercializzano prodotti rientrano nel campo di applicazione dell’istituto, con la conseguenza che il relativo trattamento normativo si trova nell’art. 20, comma 2, lettera a (numero medio dei dipendenti, nel semestre precedente, superiore ai 50 dipendenti, compresi gli apprendisti ed i dirigenti)
-Imprese del settore dell’editoria (art. 25-bis del D.L.vo n. 148/2015) che fruiscono, per certi aspetti, di una normativa specifica
AZIENDE DIVERSE DAL SETTORE INDUSTRIALE
Per le aziende invece destinatarie del FIS, Cassa integrazione in deroga (CIGD) e Fondi di solidarietà bilaterale, come ad esempio il settore del terziario e dell’artigianato, il blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo sussiste fino al 31/10/2021.
Da tale data, infatti, i predetti datori di lavoro potranno effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, stante lo spirare del termine, a condizione che non abbiano richiesto l’applicazione dell’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali a loro carico, da utilizzare entro il 31/12/2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.
Ciò significa che, in conseguenza della richiesta dell’esonero suindicato, per tali aziende i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo resteranno preclusi fino al 31/12/2021.
DEROGHE AL DIVIETO DI LICENZIAMENTO
Ricordo per completezza che a prescindere dal divieto e dai diversi termini previsti, sono sempre possibili i seguenti licenziamenti:
-Licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
-Licenziamenti per superamento del periodo di comporto (malattia prolungata)
-Licenziamenti in procedure di appalti in cui il personale passa alle dipendenze della nuova ditta
-Licenziamento nel periodo di prova
-Licenziamento per raggiunti limiti di età ai fini della fruizione della pensione di vecchiaia
-Licenziamenti ad nutum senza motivazione come nel caso del lavoro domestico
-Licenziamento dei dirigenti per giustificatezza
-Licenziamenti al termine del periodo di apprendistato (comunicati previa disdetta)
-Interruzione del rapporto con l’ex socio di una cooperativa di produzione e lavoro, in caso di precedente risoluzione del rapporto associativo
-Cessazione definitiva dell’attività dell’impresa
-Cessazione conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa
-Stipulazione di un accordo collettivo aziendale, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che prevede l’incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro
-Fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione
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