CUMULO LAVORO E CASSA INTEGRAZIONE

CUMULO LAVORO E CASSA INTEGRAZIONE

Di Sandro Santucci

L’articolo seguente tenta di chiarire in modo semplice ed esauriente uno degli aspetti più diffusi ed incompresi del nostro mercato del lavoro: lo svolgimento di attività lavorativa in costanza di godimento del trattamento di integrazione salariale.

Guida completa sulle diverse possibilità di cumulo del lavoro e Cassa integrazione con tutti i riflessi giuridici applicabili.

A causa della grave crisi sanitaria che purtroppo ha inesorabilmente spinto diverse attività a dover ricorrere all’intervento degli ammortizzatori social (intesi quali ad esempio: Cassa integrazione guadagni (CIG), Cassa integrazione guadagni in deroga CIGD, FIS, FSBA, in base alla dimensione e al settore economico appartenente al datore di lavoro) molti lavoratori hanno dovuto affrontare tale spiacevole situazione nel tentativo di comprendere la possibilità del cumulo del lavoro con la Cassa integrazione.

Infatti, i lavoratori collocati in godimento dell’ammortizzatore sociale si sono dovuti confrontare con tale impervia realtà, i cui riflessi giuridici e fiscali spesso risultano sconosciuti e la cui certezza normativa è difficilmente reperibile su internet, a causa dell’opulenza di informazioni, spesso erronee, presenti in tale contesto.

SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Di notevole importanza, al fine della comprensione della cumulabilità dei redditi di lavoro in costanza degli ammortizzatori sociali, risulta il concetto di sospensione del rapporto di lavoro.

Difatti, il rapporto di lavoro subordinato, essendo connotato dalla reciproca obbligatorietà delle prestazioni ad esso riferite – ossia lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del lavoratore e il pagamento della retribuzione da parte del datore di lavoro – è definibile come un contratto oneroso a prestazioni corrispettive che soggiace a regole ben precise.

A causa delle posizione di debolezza contrattuale del lavoratore, inoltre, il nostro Ordinamento prevede diverse tutele in sua difesa, come ad esempio quella che interessa proprio la sospensione del rapporto di lavoro. 

In ragione di ciò, il datore di lavoro, ad esempio in caso di crisi economica, non può unilateralmente e arbitrariamente sospendere il contratto di lavoro senza retribuzione, ma deve applicare necessariamente le misure che l’Ordinamento mette a disposizione per tali fattispecie. Ci si riferisce infatti all’intervento degli ammortizzatori sociali, i quali prevedendo la sospensione del rapporto di lavoro, garantiscono, tuttavia, il mantenimento della retribuzione.

INCOMPATIBILITA’ LAVORO E CASSA INTEGRAZIONE

Analizziamo ora le diverse situazioni in cui può ritrovarsi il lavoratore che decidesse di instaurare un nuovo rapporto di lavoro contestualmente al godimento degli ammortizzatori sociali e, pertanto, il cumulo del lavoro e Cassa integrazione.

Generalmente, il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Lo svolgimento di attività lavorativa, in costanza di ammortizzatore sociale, non comporta, tuttavia, la perdita totale del trattamento di integrazione salariale per l’intero periodo, ma la sola riduzione dell’integrazione stessa in proporzione al compenso derivante dallo svolgimento di altra attività lavorativa.

CUMULABILITA’ TOTALE LAVORO SUBORDINATO PART-TIME E CASSA INTEGRAZIONE

Laddove, invece, il lavoratore part-time in costanza di godimento di ammortizzatore sociale svolgesse una nuova attività lavorativa subordinata la cui collocazione temporale è disposta in altre ore della giornata o in periodi diversi dell’anno rispetto all’attività lavorativa sospesa, la nuova attività risulterebbe pienamente compatibile e cumulabile. E’ previsto, pertanto, il pieno cumulo del lavoro e Cassa integrazione

E’ il caso, infatti, del contratto part-time o del lavoro intermittente (cd a chiamata) senza obbligo alla risposta, per cui è ammesso rispettivamente lo svolgimento di attività lavorative in fasce di orario o giornate diverse rispetto a quelle di cui al contratto sospeso con il godimento dell’ammortizzatore sociale.

CUMULABILITA’ PARZIALE LAVORO SUBORDINATO PART-TIME E CASSA INTEGRAZIONE

In caso, diversamente, di svolgimento di attività lavorativa subordinata in corrispondenza delle stesse ore o giornate in cui è stato collocato in godimento dell’ammortizzatore sociale, qualora il compenso percepito sia inferiore all’integrazione salariale, il lavoratore avrà diritto ad una quota pari alla differenza tra l’intero importo dell’integrazione salariale spettante e il reddito percepito.

In tale fattispecie, infatti, sarà possibile il cumulo parziale del lavoro con l’integrazione salariale fino a concorrenza dell’importo totale dell’integrazione salariale stessa.

CUMULABILITA’ LAVORO AUTONOMO (ANCHE OCCASIONALE) E CASSA INTEGRAZIONE

Di estrema importanza risulta la fattispecie in cui il lavoratore in godimento dell’ammortizzatore sociale, sottoscriva un contratto di natura autonoma. In tal caso infatti è irrilevante la collocazione temporale di godimento dell’ammortizzatore sociale e la nuova prestazione lavorativa autonoma, posto che non esista nessuna presunzione circa l’eventuale equivalenza tra il compenso derivante dall’attività autonoma e la misura dell’integrazione salariale.

Ciò significa che per la difficoltà di quantificare preventivamente i compensi derivanti dalla nuova attività autonoma, l’INPS provvederà a sospendere il trattamento di integrazione salariale al momento della comunicazione preventiva.

Si evidenzia come in tale fattispecie sia compreso anche lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 cc intese quali prestazioni fino a 5.000,00 € annui senza obblighi contributivi.

CUMULABILITA’ COCOCO E CASSA INTEGRAZIONE

Stessa situazione si verifica in caso di svolgimento di attività tramite un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. In tal senso, infatti, l’INPS provvederà a sospende il trattamenti di integrazione seriale in caso di difficoltà di quantificazione del compenso derivante dalla prestazione di collaborazione, al momento della comunicazione preventiva, salvo il caso in cui diversamente il compenso sia determinato e inferiore all’importo dell’integrazione salariale. In questo caso infatti l’INPS riconoscerà al lavoratore solo la quota differenziale del trattamento di integrazione salariale. 

INCOMPATIBILITA’ LAVORO SUBORDINATO E CASSA INTEGRAZIONE

Da ultimo, si sottolinea l’incompatibilità tra il nuovo rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con il godimento dell’ammortizzatore sociale per le ragioni predette. Inoltre la Corte Costituzionale con sentenza n. 195/1995 ritenne che ‘il nuovo impiego a tempo pieno e senza prefissione di termine, alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, comporta la risoluzione del rapporto precedente e, quindi, (…) la perdita del diritto al trattamento di integrazione salariale per cessazione del rapporto di lavoro che ne costituiva il fondamento’.

Tale è, pertanto, la previsione di cumulo del lavoro e Cassa integrazione in caso di nuovo rapporto a tempo pieno indeterminato.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

La normativa stabilisce in tutti i casi di instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, di qualsiasi natura, l’obbligatorietà in capo al lavoratore della comunicazione preventiva all’INPS ai fini dell’esclusione della decadenza del godimento dell’ammortizzatore sociale. In altri termini è necessario che il lavoratore comunichi preventivamente all’INPS l’instaurazione del nuovo rapporto di lavoro per non perdere il diritto al trattamento di integrazione salariale.

Tuttavia, tale condizione, alla luce dell’ulteriore previsione normativa che sancisce in capo ad ogni datore di lavoro l’obbligo di comunicazione preventiva agli Enti competenti dell’instaurazione dei rapporti di lavoro, comporta che il lavoratore, in caso di instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato o di cococo in costanza di ammortizzatore sociale, non sia tenuto a comunicarlo all’INPS. Ciò per il motivo che la comunicazione obbligatoria effettuata dal nuovo datore di lavoro assolve ad ogni finalità di legge, anche alla comunicazione posta in capo al lavoratore beneficiario dell’integrazione salariale.

Resta indubbio che in tutti i casi in cui il datore di lavoro, invece, non sia obbligato a comunicare preventivamente l’instaurazione del nuovo rapporto di lavoro con il lavoratore beneficiario dell’ammortizzatore sociale, resta confermato tale obbligo comunicativo da parte di quest’ultimo. E’ il caso infatti dei rapporti di lavoro autonomo e autonomo occasionale.

E’ in ogni caso importante segnalare che a causa delle diverse modalità operative poste in essere dall’INPS nei diversi territori italiani, è altamente consigliato effettuare in ogni caso la comunicazione preventiva all’INPS del nuovo rapporto di lavoro da parte del lavoratore in godimento dell’ammortizzatore sociale a prescindere dalla tipologia contrattuale.

PER MAGGIORI INFO:

https://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/tutele_del_lavoro/Pagine/Cassa-integrazione-guadagni-ordinaria-e-straordinaria-anche-in-deroga.aspx

PER RICHIESTE DI CONTATTO:

https://sandrosantucci.com/#contatti

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