CRITERI DI SCELTA E DI ROTAZIONE IN CASSA INTEGRAZIONE
Il seguente articolo rappresenta una guida informativa in relazione ai criteri che i datori di lavoro devono osservare per collocare i propri lavoratori in godimento della Cassa Integrazione, insieme ai profili sanzionatori in caso di inadempimento.
I criteri di scelta e di rotazione in Cassa Integrazione rappresentano i fondamenti generali dei principi di diritto che i datori di lavoro sono tenuti a rispettare specialmente a causa dell’emergenza COVID19 in cui diverse realtà sono dovute ricorrere all’intervento degli ammortizzatori sociali per ovviare alle stringenti perdite di fatturato causate dalla crisi sanitaria ed economica.
In tale contesto, pertanto, molti datori di lavoro si sono dovuti confrontare con le regole poste alla base della collocazione dei propri dipendenti in godimento dei diversi ammortizzatori sociali in relazione al proprio settore economico, nell’auspicio di poterli reimpiegare al temine del periodo di sospensione lavorativa.
CRITERI DI SCELTA E DI ROTAZIONE IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA
E’ doveroso premettere preliminarmente che la normativa attuale prevede l’obbligo esplicito del rispetto dei criteri di scelta e di rotazione dei lavoratori collocati in godimento dell’ammortizzatore sociale esclusivamente nell’ambito della Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS).
Infatti, le disposizioni contenute nell’art. 24, comma 3 del D.Lgs. 148/2015, statuiscono espressamente l’obbligo da parte del datore di lavoro che ricorre alla Cassa integrazione Straordinaria, di coinvolgere le rappresentanze sindacali attraverso un esame congiunto volto a definire i criteri di scelta e le modalità di rotazione dei lavoratori, ovvero i motivi della mancata adozione dei criteri di rotazione.
CRITERI DI SCELTA E DI ROTAZIONE IN CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E FIS
Tuttavia, è di notevole importanza sottolineare che anche per tutte le altre tipologie di ammortizzatori sociali, come la Cassa Integrazione Ordinaria o il FIS, (relativamente alle aziende industriali anche con meno di 15 dipendenti e a quelle del settore terziario) sia obbligatorio un accordo sindacale teso a regolamentare alcuni aspetti normativi, economici ed organizzativi correlati all’utilizzo dell’ammortizzatore sociale.
Benché in tale accordo e per tali settori non sia esplicitamente obbligatorio indicare i criteri di scelta e di rotazione – seppur siano altamente consigliati per i motivi che illustrerò a breve – laddove le parti decidessero, in ogni caso, di definire il contenuto dei criteri di scelta e di rotazione tra i lavoratori, i medesimi acquisterebbero efficacia vincolante e in caso di violazione sarebbero oggetto di condotta antisindacale.
CRITERI DI SCELTA E DI ROTAZIONE IN CASSA INTEGRAZIONE COVID19
E’, altresì, importante evidenziare che durante l’emergenza da COVID19, per motivi di semplicità e snellimento amministrativo, il legislatore ha previsto la possibilità per i datori di lavoro che ricorrono agli ammortizzatori sociali, di omettere l’accordo sindacale con il conseguente esonero formale dall’indicazione dei criteri di scelta e di rotazione dei lavoratori.
Ciò, tuttavia, non si traduce nella possibilità di violare tali criteri da parte dei datori di lavoro, ma solo nell’esonero formale dalla loro individuazione formale nell’accordo sindacale.
CRITERI DI ROTAZIONE GENERALI IN CASSA INTEGRAZIONE
A riguardo, secondo la giurisprudenza maggioritaria, la tutela generale accordata ai lavoratori collocati in godimento degli ammortizzatori sociali, – intendendo quindi anche la Cassa Integrazione Ordinaria, il FIS e la Cassa Integrazione COVID19 – prevede in ogni caso il rispetto generale della rotazione dei lavoratori per tre ragioni di diritto:
1) Il godimento degli ammortizzatori sociali comporta una penalizzazione economica per i lavoratori e il datore di lavoro deve quindi garantire un’equa ripartizione di tale “sacrificio”
2) Il datore di lavoro deve agire nel rispetto dei principi di non discriminazione, diligenza e buona fede, evitando che vengano penalizzati sempre i medesimi lavoratori
3) Applicazione per analogia della disciplina della CIGS
CRITERI DI SCELTA E FUNGIBILITA’ DELLE MANSIONI DEI LAVORATORI
Per ciò che attiene in particolare ai criteri di scelta, seppur anche in tale caso non ci siano previsioni legali esplicite, si ritiene pacificamente che il datore di lavoro deve garantire la rotazione tra i lavoratori che svolgono le medesime mansioni in termini di contenuto professionale in riferimento ‘alla competenza specifica dei lavoratori, legata alla realtà aziendale, e non ai livelli professionali scelti in maniera discrezionale e/o al maggiore o minore rendimento del dipendente, costituenti dati generici e opinabili’ (Cassazione 18/01/2019 n. 1378).
Infatti, ricordo che la fungibilità delle mansioni dei lavoratori collocati in godimento di qualsiasi ammortizzatore sociale giustifica un maggior utilizzo dei criteri di rotazione, al fine di non pregiudicare la professionalità di tutti i lavoratori.
SINTESI
Pertanto, in qualsiasi caso di godimento degli ammortizzatori sociali, in presenza di un accordo sindacale che prevede criteri di scelta e di rotazione, il datore di lavoro è tenuto a rispettare tali obblighi.
Se l’accordo sindacale, diversamente, non precisa tali criteri di scelta e di rotazione o in assenza totale di accordo, si ritiene comunque che il datore di lavoro sia obbligato ad osservarli, nel rispetto dei più generali principi di correttezza e non discriminazione.
SANZIONI E RISARCIMENTO DANNI
E’ opportuno ora comprendere quali siano i risvolti dell’inosservanza da parte del datore di lavoro dei predetti criteri di scelta e di rotazione dei lavoratori da collocare in godimento dell’ammortizzatore sociali.
Risulta utile a riguardo la sentenza n. 20466 della Cassazione del 28/09/2020 la quale stabilisce che ‘il dipendente che sia stato sospeso in CIG, senza adeguata rotazione coi colleghi, ha diritto sia al risarcimento dei danni corrispondente alla retribuzione persa, sia al risarcimento degli ulteriori danni da demansionamento, trattandosi di due piani di tutela distinti.’
Per ciò che attiene al primo aspetto sanzionatorio, ovverosia al risarcimento pari alla retribuzione persa, è naturale comprendere che in caso di violazione dei criteri di rotazione, il lavoratore sia collocato illegittimamente in godimento dell’ammortizzatore sociale e che possa, pertanto, richiedere la differenza tra la sua retribuzione piena e l’importo del trattamento salariale percepito.
In relazione, invece, al secondo aspetto, si specifica che la forzata inattività del dipendente è la forma di demansionamento più grave da cui potrebbero scaturire danni alle capacità professionali, che potrebbero ridursi a causa proprio del loro mancato esercizio, all’immagine professionale ed alla salute, quando la sofferenza derivante dal demansionamento si trasformi in una patologia verificabile sotto il profilo medico legale.
Tali danni ulteriori, naturalmente, non sono automaticamente risarcibili.
Il dipendente, infatti, oltre a fornire la prova dell’illegittimo demansionamento, dovrà anche provare di aver subìto i danni ulteriori, come conseguenza immediata e diretta del demansionamento stesso.
PER MAGGIORI INFO:
https://www.inps.it/inps-comunica/coronavirus-le-misure-dellinps/decreto-rilancio/cassa-integrazione-e-assegno-ordinario
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