TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO TFR
Il seguente articolo rappresenta una guida conoscitiva semplice ed esauriente concernente la disciplina del Trattamento di fine rapporto TFR e delle caratteristiche essenziali ad esso connesse.
Ampiamente conosciuto dai lavoratoti, il Trattamento di fine rapporto TFR riveste una ruolo giuridico-contrattale di notevole importanza la cui mancata conoscenza spesso può comportare penalizzazioni e danni nella sfera economica dei lavoratori.
TFR CHE COS’E’
E’ di preliminare importanza definire il Trattamento di fine rapporto TFR come quell’elemento della retribuzione – che dal 1 giugno 1982 ha sostituito interamente l’indennità di anzianità (L. 297/1982) – il cui pagamento viene differito ad un momento successivo rispetto a quello di svolgimento della prestazione lavorativa.
Infatti, il Trattamento di fine rapporto TFR deve necessariamente essere corrisposto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, qualora lo stesso non sia stato devoluto a qualche fondo nell’ambito della previdenza complementare o nel caso di cessione del credito a terzi.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, pertanto, si ricorda che si ha diritto al pagamento del Trattamento di fine rapporto TFR in caso di:
-Dimissioni
-Dimissioni per giusta causa
-Risoluzione consensuale
-Licenziamento per giustificato motivo soggettivo
-Licenziamento per giusta causa
-Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
-Licenziamento collettivo
-Interruzione del contratto a chiamata
-Licenziamento collettivo
-Licenziamento per mancato superamento del periodo di prova
TFR SOGGETTI BENEFICIARI
Risulta fondamentale evidenziare che il Trattamento di fine rapporto TFR spetta ad ogni tipologia di lavoratore subordinato, sia a tempo pieno che a tempo part-time, a prescindere dalla forma contrattuale convenuta tra le parti.
Restano, pertanto, estranei a tale disciplina tutti quei contratti che non presentano l’elemento della subordinazione, come ad esempio i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co), i contratti di lavoro autonomo e di lavoro autonomo occasionale.
TFR COME SI CALCOLA
Per il corretto computo del Trattamento di fine rapporto TFR bisogna tenere in considerazione che il sistema di calcolo attualmente in vigore è quello previsto per i rapporti iniziati dopo il 1 gennaio 1990, mentre per i rapporti iniziati prima è necessario applicare l’art. 5, comma 1, della L. 297/1982 e per quelli compresi tra il 1 giugno 1982 ed il 31 dicembre 1989 si fa riferimento a regole particolari sulla scorta della data di assunzione.
La presente trattazione riguarderà i rapporti iniziati dopo il 1 gennaio 1990.
Per tali soggetti l’ammontare del Trattamento di fine rapporto TFR spettante è uguale alla somma, per ciascun anno di lavoro, della retribuzione utile divisa per 13,5. Si precisa, inoltre, che tale meccanismo di calcolo è da considerarsi inderogabile in senso peggiorativo o migliorativo, da parte di qualsiasi previsione contrattuale, normativa o di natura negoziale (Cass. 28 maggio 2003, n. 8480).
Ciò significa che le parti non possono accordarsi diversamente circa la determinazione di tale criterio di calcolo, essendo lo stesso sottratto alla loro disponibilità per ragioni di utilità sociale.
TFR ACCANTONAMENTO ANNUALE
Più nel dettaglio, si specifica che si intendono per retribuzione utile (che sarà poi da dividere per 13,5) tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura. Ciò a dire che tutte le somme corrisposte in modo fisso e continuativo entreranno nell’ammontare annuo della retribuzione utile che sarà da dividere per 13,5.
Si coglie l’occasione di specificare che, astrattamente e generalmente, la somma da prendere come base di calcolo per la retribuzione utile è la retribuzione mensile di fatto (quella esposta sulla testata della busta paga), a cui sono da aggiungere tutti quegli elementi percepiti in modo fisso e continuativo, come ad esempio i premi individuali corrisposti con un certo grado di prevalente regolarità.
TFR RIVALUTAZIONE
L’importo degli accantonamenti annuali totali è soggetto ad una rivalutazione da calcolare al 31 dicembre di ogni anno (o al momento della cessazione del rapporto di lavoro) – ad eccezione della quota di maturazione dell’anno in corso – secondo un tasso del 1,5% a cui si aggiunge il 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
TFR ELEMENTI NON OCCASIONALI
In ragione di ciò, è utile chiarire che non è necessario che un determinato compenso abbia assunto carattere di definitività, ai fini del computo nella retribuzione utile, ma è sufficiente che di esso il lavoratore abbia goduto in modo normale in corso ed a causa del rapporto di lavoro.
L’elemento temporale di percezione del compenso non rileva se il compenso medesimo è da considerare come corrispettivo della prestazione normale perché inerente al valore professionale delle mansioni espletate (Cass. 25 novembre 2005 n. 24857).
E’, infatti, il caso, ad esempio, dei premi individuali variabili che il lavoratore spesso percepisce, ad integrazione della retribuzione lorda tabellare per il raggiungimento di un netto mensile convenuto contrattualmente, i quali, ancorché mensilmente di importi diversi, rientrerebbero a pieno titolo nella retribuzione utile ai fini del Trattamento di fine rapporto TFR.
TFR RIPETITIVITA’ DEI COMPENSI
L’individuazione della retribuzione utile per il Trattamento di fine rapporto TFR, pertanto, prescinde dalla ripetitività (regolare e continua) e dalla frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi. Essi vanno esclusi dal calcolo solo in quanto sporadici ed occasionali, cioè quando sono collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite (Cass. 22 agosto 2002, n. 12411).
TFR PREVISIONI DEL CCNL
Se tuttavia il CCNL applicato al rapporto di lavoro specificasse chiaramente quali elementi nel dettaglio computare nella base di calcolo della retribuzione utile al Trattamento di fine rapporto TFR, il datore di lavoro sarebbe obbligato a rispettare tale previsione.
TFR BENEFICI IN NATURA
I compensi in natura che il lavoratore dovesse ricevere, nel rispetto dei criteri predetti, entrerebbero anch’essi nella base di calcolo della retribuzione utile al Trattamento di fine rapporto TFR, attraverso la valorizzazione economica degli stessi.
In tal senso, salvo diversa previsione del CCNL applicato al rapporto di lavoro, occorre far riferimento al valore normale del bene o servizio e non all’eventuale valore convenzionale stabilito ai fini dell’assoggettamento fiscale e contributivo. In altre parole, si ricorda che il valore normale del bene da prendere in considerazione per il calcolo del suo inserimento nella retribuzione utile al Trattamento di fine rapporto TFR riflette principi diversi rispetto ai criteri dettati dalla normativa fiscale e contributiva.
E’ il caso ad esempio dell’importo del vitto e dell’alloggio goduti in natura da parte dei lavoratori domestici assunti con la qualifica di badanti, i quali, nel rispetto dei valori retributivi previsti dal CCNL applicato, assumono rilevanza e rientrano a pieno titolo nel calcolo della retribuzione utile al Trattamento di fine rapporto TFR.
TFR QUANDO SI PAGA
Di significativa importanza è l’individuazione del momento esatto in cui il Trattamento di fine rapporto TFR debba essere considerato esigibile, ovverosia quando il datore di lavoro ha l’obbligo di liquidarlo.
Come descritto in premessa, il Trattamento di fine rapporto TFR è dovuto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro e la relativa liquidazione deve avvenire all’atto della cessazione del rapporto, il cui importo, imputato nella busta paga di competenza del mese di risoluzione del rapporto, verrà materialmente pagato alle ordinarie scadenze in uso in azienda.
Con tale previsione si intende che il Trattamento di fine rapporto TFR debba essere pagato alle normali scadenze adottate dall’azienda per il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti, senza alcuna incondizionata disparità. Come modalità di pagamento delle retribuzioni si ricorda che quella maggiormente adottata dai datori di lavoro risulta essere quella del pagamento al 10 del mese successivo, obbligatoriamente da rispettare anche per il pagamento del Trattamento di fine rapporto TFR.
TFR TERMINE SPECIALE
L’unica eccezione di tale termine ordinario è rappresentata dalla fattispecie in cui il rapporto di lavoro cessasse successivamente al giorno 15 del mese. Infatti in questo caso, non essendo ancora pubblicato il coefficiente di rivalutazione ISTAT del Trattamento di fine rapporto TFR (che avviene mensilmente con cadenza dal 15 del mese precedente al 14 del mese successivo), il datore di lavoro è obbligato ad attendere il mese successivo al fine del corretto calcolo.
Ciò si traduce in uno slittamento di un mese del pagamento del Trattamento di fine rapporto TFR.
A titolo di esempio:
Cessazione del rapporto, inteso quale ultimo giorno di lavoro: 18/10/2021
Cessazione successiva al 15 del mese: il Trattamento di fine rapporto TFR verrà imputato nella busta paga successiva a quella di ottobre, ovverosia in quella di novembre che verrà liquidata secondo l’ordinario termine in uso in azienda (comunemente entro il 10 del mese successivo) quindi entro il 10/12/2021
TFR A RATE
Appare utile precisare che esclusivamente in presenza di un accordo consensuale sottoscritto da entrambe le parti, il Trattamento di fine rapporto TFR può essere liquidato secondo un piano di rateizzazione.
Pertanto, in mancanza di un accordo l’eventuale ritardo del pagamento del Trattamento di fine rapporto TFR costituisce un inadempimento contrattuale suscettibile di eventuale richiesta di risarcimento danni, oltre al pagamento degli interessi legali maturati dal giorno in cui lo stesso era da considerare esigibile.
Si specifica, altresì, che in presenza di tale accordo, il numero di rate può essere liberamente pattuito dalle parti, nel rispetto dell’unico criterio secondo il quale un numero eccessivamente elevato potrebbe snaturare la finalità del Trattamento di fine rapporto TFR, il quale assolve all’attenuamento delle condizioni economiche pregiudizievoli del lavoratore a fronte dell’interruzione del rapporto.
E’ consigliabile, pertanto, soppesare comparabilmente e in termini di buona fede e ragionevolezza, le esigenze di entrambe le parti.
TFR AZIENDE CON ALMENO 50 DIPENDENTI
A completamento della trattazione, si ricorda brevemente che per le aziende con almeno 50 dipendenti, il Trattamento di fine rapporto TFR viene obbligatoriamente accantonato, da parte del datore di lavoro, presso il Fondo di Tesoreria INPS. Ciò non preclude che sia alla cessazione, sia in caso di anticipazione/acconto, sia sempre il datore di lavoro obbligato al versamento anticipandolo per conto dell’Istituto.
Tale previsione, come ben si conosce, è stata introdotta a causa della sottrazione del Trattamento di fine rapporto TFR da parte di alcuni dei datori di lavoro a danno dei propri lavoratori che si trovavano, spesso, alla cessazione del rapporto impossibilitati a ricevere le proprie spettanze per cause a loro non imputabili.T
TFR ANTICIPAZIONI
Il lavoratore può richiedere una sola volta nel corso del rapporto di lavoro un’anticipazione del Trattamento di fine rapporto TFR cui avrebbe diritto in caso di risoluzione del rapporto alla data della domanda. Le condizioni necessarie per tale anticipazione sono:
-Il possesso di un’anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro pari a 8 anni
-Acquisto della prima casa per sé o per i propri figli
-Sostenimento di spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti ASL
-Sostenimento di spese durante il godimento di congedi per astensione facoltativa per maternità, formazione
La misura dell’anticipazione è pari al 70% del Trattamento di fine rapporto TFR maturato alla data della domanda. Per ciò che attiene, invece, all’accoglimento delle medesime si fa presente che devono essere soddisfatte secondo l’ordine cronologico e nel rispetto degli eventuali criteri di priorità dettati dal CCNL applicato.
Ciò a dire che non sussiste, in capo al lavoratore, alcun diritto soggettivo incondizionato all’anticipazione del Trattamento di fine rapporto TFR, salvo il caso in cui il datore di lavoro abbia più di 25 dipendenti in forza. Infatti, in tale fattispecie, il datore di lavoro è tenuto ad accogliere le domande di anticipazione nel limite annuo del 10% dei lavoratori aventi diritto e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti.
TFR ACCONTI
Da ultimo, si sottolinea che sono sempre ammissibili accordi individuali tra le parti volti al pagamento di acconti anche in mancanza dei requisiti predetti. Per acconti, infatti, si intende il pagamento di una quota di Trattamento di fine rapporto TFR senza nessuna condizionalità.
TFR SOSPENSIONE
Si rammenta che normalmente i periodi di sospensione del rapporto di lavoro in cui non viene pagata alcuna retribuzione al lavoratore non concorrono alla determinazione del calcolo della retribuzione utile al Trattamento di fine rapporto TFR, salvo alcune eccezioni che sono di seguito riportate:
-Infortunio e malattia
-Periodi di gravidanza e puerperio
-Cassa integrazione guadagni (ordinaria e straordinaria)
In questi casi, infatti, l’accantonamento viene comunque effettuato prendendo come base di calcolo la retribuzione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento della prestazione lavorativa (retribuzione figurativa).
TFR PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Come anticipato in premessa, il Trattamento di fine rapporto TFR può essere devoluto, su libera scelta del lavoratore, alla previdenza complementare.
In tal caso, nel rispetto della scelta del lavoratore che deve necessariamente avvenire entro 6 mesi dall’assunzione (e in mancanza della quale lo stesso viene automaticamente versato ad un fondo di previdenza complementare previsto dal CCNL applicato), il datore di lavoro ha l’obbligo di versare le quote di Trattamento di fine rapporto TFR maturande alla forma di previdenza complementare indicata dal lavoratore.
Gli importi oggetto del versamento sono l’intero Trattamento di fine rapporto TFR a cui è possibile aggiungere una contribuzione ulteriore, nel rispetto delle scadenze previste dal fondo prescelto.
In tal modo, il datore di lavoro è esonerato dalla liquidazione del Trattamento di fine rapporto TFR alla cessazione del rapporto di lavoro e il lavoratore, in base alle delle condizioni dettate dal regolamento del fondo medesimo, potrà riscattare la somma maturata o chiederne una rendita.
TFR REGIME CONTRIBUTIVO
Il Trattamento di fine rapporto TFR non è assoggettabile alla contribuzione obbligatoria, ovverosia tale importo non costituisce base imponile previdenziale. E’ solo prevista una trattenuta finalizzata al finanziamento del Fpld (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’INPS), che opera e versa il datore di lavoro, sulla quota accantonata, pari al 0,50% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
TFR REGIME FISCALE
Per ciò che attiene alla tassazione del Trattamento di fine rapporto TFR, è ormai risaputo che lo stesso sia soggetto a tassazione separata, al momento della percezione, attraverso l’applicazione dell’aliquota media – mediante una particolare formula matematica – finalizzata a non causare disparità di trattamento tra le aliquote fiscali che negli anni potrebbero innalzarsi per ragioni di politica economica.
Per ovviare, infatti, ad una maggiore tassazione del Trattamento di fine rapporto TFR, dovuta ad un eventuale incremento delle aliquote fiscali all’atto della cessazione del rapporto, è stato introdotto il calcolo della determinazione dell’aliquota media.
Inoltre, è fondamentale sottolineare che la tassazione applicata dal datore di lavoro al Trattamento di fine rapporto TFR è fisiologicamente temporanea. Infatti, l’Amministrazione finanziaria provvederà a ricalcolare la stessa sulla base del reddito complessivo prodotto dal lavoratore nei 5 anni precedenti alla cessazione del rapporto e a richiedere direttamente allo stesso le eventuali differenze.
Ciò in quanto, essendo il Trattamento di fine rapporto TFR calcolato e tassato inizialmente dal datore di lavoro sulla base esclusivamente degli elementi fissi e continuativi della retribuzione dallo stesso corrisposta, questi ultimi elementi, verrano, invece, presi in considerazione dall’Amministrazione finanziaria al fine del calcolo corretto dell’aliquota media in relazione al reddito complessivamente prodotto dal lavoratore.
TFR CESSIONE DEL CREDITO
Per concludere, si precisa che il Trattamento di fine rapporto TFR può esser oggetto di sequestro, pignoramento o cessione. In particolare, il lavoratore al momento della sottoscrizione di un contratto di prestito personale può vincolare, a garanzia del prestito, il Trattamento di fine rapporto TFR accantonato fino a quel momento in azienda oltre a quello che maturerà nei mesi successivi.
In tal caso, alla cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro dovrà versare l’intero rapporto del Trattamento di fine rapporto TFR alla finanziaria.
Nel caso, invece, di pignoramento della retribuzione, il Trattamento di fine rapporto TFR, alla cessazione del rapporto di lavoro, dovrà essere versato per il pignoramento, ma nel limite di 1/5, mentre la restante parte verrà liquidata al lavoratore.
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