TRASFERIMENTO D’AZIENDA
Il presente articolo si pone la finalità preminente di chiarire l’istituto legale del trasferimento d’azienda vieppiù oggetto di sgradevoli illegittimità e incertezze.
Appare preliminarmente utile definire tale fattispecie giuridica come la variazione della titolarità del datore di lavoro, così come sancito e previsto dall’art. 2112 cc, il quale statuisce che:
’In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.’
Il predetto contenuto normativo risulta di notevole importanza, stante il diffuso – ma erroneo – convincimento dell’obbligatorietà della cessazione del rapporto di lavoro in occasione di tale negozio giuridico. Infatti, nel trasferimento d’azienda, non è prevista la cessazione del rapporto di lavoro, stante la continuità sostanziale del rapporto di lavoro.
Il motivo essenziale di tale assenza di soluzione di continuità, intesa come prosecuzione normale del rapporto di lavoro, è ascrivibile alla preesistenza dell’attività organizzata dal datore di lavoro che continua sostanzialmente immutata con il nuovo datore di lavoro.
Ciò posto, è chiaro che tale fattispecie del trasferimento d’azienda interessi la forma giuridica della titolarità del rapporto di lavoro, il quale prosegue immutato con il nuovo datore di lavoro e senza subire alcun pregiudizio, specialmente per i diritti acquisiti in costanza del rapporto. Tali diritti, infatti, essendo entrati nella sfera di disponibilità del lavoratore, non possono essere revocati.
DEFINIZIONE TRASFERIMENTO D’AZIENDA
Risulta di notevole importanza, alla luce di ciò, analizzare il comma 5 dell’articolo 2112 cc il quale dispone che:
‘Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda.’
In ragione di ciò, infatti, indipendentemente dalla forma giuridica adottata ai fini della variazione della titolarità del rapporto di lavoro, rileva esclusivamente la preesistenza dell’attività economica organizzata dal datore di lavoro che deve restare immutata e proseguire come lo stesso rapporto di lavoro.
TRASFERIMENTO D’AZIENDA E TUTELE
L’Ordinamento accorda diverse tutele nei confronti dei lavoratori coinvolti nel trasferimento d’azienda, i quali possono ad esempio vantare i propri crediti nei confronti sia del cedente che del cessionario – vecchio e nuovo datore di lavoro. Al comma 2 dell’art. 2112 cc infatti si legge che:
‘Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.’
Per maggior semplicità, si specifica che il lavoratore può pertanto chiedere la soddisfazione dei propri crediti maturati alla data del trasferimento d’azienda sia al vecchio che al nuovo datore di lavoro, salvo non abbia accettato consensualmente con il vecchio datore di lavoro di liberarlo dai suoi debiti mediante un accordo sottoscritto nelle cd sedi protette.
TRASFERIMENTO D’AZIENDA E TRATTAMENTO ECONOMICO
Un aspetto spinoso è rappresentato dal trattamento economico applicato dal nuovo datore di lavoro, il quale non può in nessun caso pregiudicare i diritti acquisiti in passato dal lavoratore in conformità di pattuizioni individuali.
Tuttavia, il nuovo datore di lavoro, alla scadenza del CCNL ha la facoltà di applicare un nuovo e diverso CCNL rispetto a quello applicato dal precedente datore di lavoro.
In altre parole, stante la generale libertà dei datori di lavoro di applicazione del CCNL ai rapporti di lavoro, nel rispetto unicamente dei minimali retributivi del settore merceologico di riferimento, in caso di trasferimento d’azienda, il nuovo datore di lavoro può applicare un nuovo CCNL alla scadenza di quello precedente. Al comma 3 dell’art. 2112 cc infatti si osserva che:
‘Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa del cessionario. L’effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.’
TRASFERIMENTO D’AZIENDA E DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA
Fermo restando, come anticipato, che il rapporto di lavoro debba necessariamente continuare con il nuovo datore di lavoro alle medesime condizioni individuali pattuite contrattualmente, laddove si verifichino tuttavia delle sostanziali modifiche nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda, il lavoratore può rassegnare le dimissioni per giusta causa con gli effetti dell’art. 2119 cc.
TRASFERIMENTO D’AZIENDA E LICENZIAMENTO
Da ultimo, non per importanza, si ricorda che il trasferimento d’azienda, attesa la natura dell’istituto stesso posto a tutela del lavoratore, non costituisce motivo di licenziamento. Il lavoratore, pertanto, in occasione della variazione formale del datore di lavoro, non può essere licenziato o indotto a dimettersi.
PER MAGGIORI INFO:
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Disciplina-rapporto-lavoro/Pagine/trasferimento-d%27azienda.aspx
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