SMART WORKING E SCUOLA
Il presente articolo rappresenta un breve aggiornamento e una chiara illustrazione delle novità introdotte in materia di smart working e Scuola in occasione della riapertura degli Istituti, al fine di poter conoscere gli strumenti approntati dal Governo in caso di quarantena del figlio.
LE NOVITA’ INTRODOTTE
Con il DL n. 111/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 settembre 2020, sono stati adottati alcuni provvedimenti utili in materia di smart working e Scuola al fine di conciliare le esigenze lavorative dei genitori con l’avvio dell’anno scolastico in un ottica di rafforzamento dell’istituto dello smart working, quale strumento principale per ovviare alle problematiche legate alle eventuali assenze del figlio in caso di quarantena obbligatoria.
L’art. 5, infatti, prevede che:
‘Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.’
SMART WORKING E MANSIONI IDONEE
Appare subito di rilevante importanza, in ambito smart working e Scuola, l’utilizzo del verbo ‘può’ , rappresentante, dalla struttura del testo legislativo, una facoltà del lavoratore, ma non un diritto soggettivo, non essendone sancita l’efficacia dirimente come nell’art. 90 del DL n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020, in cui si statuiva espressamente tale fattispecie per i genitori con figli minori di quattordici anni. Ciò si traduce, pertanto, nella possibilità del genitore, a causa della quarantena obbligatoria del figlio convivente minore di quattordici anni a seguito di contatto verificatosi all’intento del plesso scolastico, di potersi avvalere, per il medesimo periodo, dello svolgimento della propria prestazione lavorativa in modalità smart working, qualora possibile.
Per facilitarvi la lettura del contesto di tale ambito operativo smart working e Scuola, vi rimando all’articolo (https://sandrosantucci.com/smart-working-o-lavoro-agile) per ricordarvi le caratteristiche generali dello smart working e le novità introdotte con il Decreto Rilancio, ancora in vigore.
Giova rammentare, infatti, che la modalità lavorativa dello smart working in generale, non solo nel contesto smart working e Scuola, al fine della sua applicabilità, deve risultare compatibile con le caratteristiche delle mansioni del lavoratore e della sua relativa prestazione lavorativa, così come previsto dall’art. 90 del DL. n. 34/2020 convertito in L. n. 77/2020. Tale limitazione, pertanto, è da ritenersi fisiologica all’istituto dello smart working e risulta chiaro, come, in entrambi i casi, sia considerando il diritto soggettivo all’utilizzo dello smart working sia la mera facoltà introdotta da ultimo nell’ambito smart working e Scuola, la restrizione sia connaturata alle caratteristiche stesse della prestazione lavorativa.
CONGEDO RETRIBUITO
Chiarito il limite di efficacia di tale previsione, è necessario riportare anche le successive disposizioni della novità normativa introdotta dal DL n. 111/2020 per lo smart working e Scuola. Al comma 2 dell’art. 5 si legge:
‘Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui al comma 1, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.’
Ciò significa che, qualora lo smart working sia incompatibile con la mansione lavorativa e con l’organizzazione del datore di lavoro, è possibile avvalersi di un congedo pari alla durata della quarantena obbligatoria del figlio minore di quattordici anni, con il riconoscimento di un’ indennità del 50% della retribuzione corrisposta da parte dell’INPS, secondo le stesse modalità di anticipazione dal datore di lavoro previste per la maternità.
ULTERIORI REQUISITI
Al successivo comma 4 e 5 vengono specificate le ulteriori condizioni alternative alla corresponsione dell’indennità su menzionata, ovverosia:
‘Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1 o 2, ovvero svolge anche ad altro titolo l’attivitàdi lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.’
‘Il beneficio di cui al presente articolo può essere riconosciuto, ai sensi del comma 6, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.’
Resta inteso che per la piena efficacia dell’utilizzo del congedo e per i dettagli inerenti alla modalità di presentazione della domanda sia necessaria la Circolare INPS non ancora pubblicata. Si consiglia, pertanto, in caso di ricorso a tale istituto in mancanza delle disposizioni attuative, di richiedere per iscritto al datore di lavoro il ricorso a tale congedo in attesa della modalità operative.
PER MAGGIORI INFO:
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.aspx
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