PREAVVISO OBBLIGATORIO
Il seguente articolo si pone l’obiettivo di tentare di offrire una guida semplice e completa sull’istituto del preavviso e dei principi ad esso sottesi.

L’istituto del preavviso obbligatorio riveste una fondamentale importanza all’interno dei rapporti di lavoro, la cui corretta conoscenza può aiutare a ovviare a spiacevoli imprevisti.
CHE COS’E’ IL PREAVVISO?
Risulta di eminente importanza, inizialmente definire il preavviso come quel periodo obbligatorio, la cui durata è definita dal CCNL applicato al rapporto di lavoro, da rispettare allorché una parte intenda risolvere il contratto a tempo indeterminato. Come ampiamente conosciuto dalla generalità dei lavoratori, il preavviso non è un periodo universale della stessa durata per ogni lavoratore, ma il relativo periodo varia sulla scorta del settore economico, il livello d’inquadramento e l’anzianità aziendale.
FINALITA’ DEL PREAVVISO
Appare utile sottolineare che la finalità del preavviso obbligatorio è quella di attenuare le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla improvvisa volontà di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei confronti della parte che subisce l’interruzione del rapporto.
Le parti, infatti, come previsto dal codice civile, nel rispetto dell’art. 2118 cc possono recedere dal contratto a tempo indeterminato dando il preavviso stabilito dai CCNL, i quali sono oggigiorno gli attori principali della sua quantificazione:
‘Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l’altra parte a un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.’
FORMA DEL PREAVVISO (DIMISSIONI)
E’ ormai risaputo che, a far data dal 12 marzo 2016, in caso di dimissioni, le stesse devono essere rassegnate nel rispetto delle modalità telematiche previste ex lege e, pertanto, risulta inefficace qualsiasi comunicazione resa in forma diversa.
Ciò significa che è obbligatorio rispettare la procedura telematica presente sul sito del Ministero del Lavoro per comunicare validamente al proprio datore di lavoro le proprie dimissioni. Infatti, la finalità di tale previsione è di garantire al lavoratore una genuina volontà libera da eventuali condizionamenti e forzature datoriali.
DECORRENZA DEL PREAVVISO
Il periodo di preavviso obbligatorio, essendo strettamente connesso all’atto di risoluzione del rapporto di lavoro (che può avvenire in un momento diverso), decorre, nel rispetto delle indicazioni del CCNL applicato, da quando la parte che lo subisce ne è venuta a conoscenza.
Pertanto, nel caso delle dimissioni, alla luce anche dell’obbligatorietà delle modalità telematiche, è opportuno far decorrere il conteggio del periodo di preavviso previsto dal CCNL applicato, dal giorno in cui la ricevuta di trasmissione telematica delle dimissioni è stata notificata – automaticamente dal sistema informatico – al datore di lavoro.
Resta salvo, tuttavia, la possibilità di far decorrere il preavviso anche da un giorno precedente qualora sia stata notificata al proprio datore di lavoro una lettera in cui si manifesta la volontà di dimettersi a cui seguirà necessariamente la comunicazione telematica.
SOSPENSIONE DEL PREAVVISO
Il preavviso deve essere obbligatoriamente lavorato, ma, tuttavia, alcuni eventi ne possono sospendere il decorso. E’ il caso ad esempio della malattia, infortunio, gravidanza o puerperio e le ferie/permessi in cui il periodo di preavviso si sospende per poi riprendere con la successiva ripresa della prestazione lavorativa.
PREAVVISO E CIG
Si ricorda che in costanza di godimento degli ammortizzatori sociali a totale sospensione del rapporto, qualora il lavoratore volesse interrompere il rapporto di lavoro, non sarebbe tenuto a rispettare il preavviso obbligatorio posto che la sospensione precedentemente stabilita dal proprio datore di lavoro ne renderebbe impossibile l’esecuzione.
Infatti, in tale situazione, il lavoratore avendo ricevuto unilateralmente la collocazione in godimento totale dell’ammortizzatore sociale, sarebbe impossibilitato a rispettare il preavviso lavorato per cause a lui non imputabili.
Diverso, invece, il caso del godimento dell’ammortizzatore sociale a riduzione di ore, ove infatti il lavoratore subisce una riduzione del proprio orario di lavoro che non gli impedisce di rispettare il periodo di preavviso, qualora volesse dimettersi. Ne consegue, pertanto, che in questo caso sia dovuto il preavviso lavorato da parte del lavoratore.
PREAVVISO E CONTRATTO A TERMINE
Nel caso in cui le parti volessero interrompere il contratto a termine stipulato, il periodo di preavviso obbligatorionon è contemplato. Ciò significa che nel predetto contratto la risoluzione anticipata rispetto al termine convenuto può avvenire esclusivamente per giusta causa. Il nostro codice civile, infatti, prevede all’art. 2119:
‘Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l’indennità indicata nel secondo comma dell’articolo precedente.’
Restano salvi, tuttavia, accordi di miglior favore tra le parti, volti alla risoluzione del rapporto di lavoro prima della scadenza del termine senza alcuna conseguenza risarcitoria. In assenza di tali previsioni individuali, la parte che risolve il contratto a termine anticipatamente in assenza di giusta causa si espone ad un rischio di risarcimento alla controparte.
La ratio di tale disposizione è ravvisabile nella temporaneità ed eccezionalità della tipologia contrattuale che ne giustificano l’apposizione del termine al suo interno.
PREAVVISO E ACCORDI INDIVIDUALI
Si verifica spesso, altresì, che le parti si accordino consensualmente ai fini della liberazione da ogni obbligazione risarcitoria derivante dalla violazione del periodo del preavviso. Tale fattispecie si riscontra qualora sia il lavoratore a dimettersi, e, in accordo con il proprio datore di lavoro, viene pattuito l’esonero dal rispetto del periodo di preavviso senza riflessi risarcitori.
Un’altra tipologia di accordi che le parti possono liberamente definire è quella, invece, del prolungamento del periodo di preavviso. Mediante sottoscrizione di specifiche clausole derogatorie, è possibile, infatti, concordare per iscritto, previo un compenso aggiuntivo per il lavoratore, un preavviso avente durata superiore a quella prevista dal CCNL applicato.
VIOLAZIONE DEL PREAVVISO E INDENNITA’ SOSTITUTIVA
E’ importante sottolineare che nel caso in cui una delle parti non rispetti il termine di preavviso obbligatorio indicato dal CCNL applicato, la controparte ha diritto al risarcimento.
Qualora sia il dipendente dimissionario a non rispettare il preavviso, il datore di lavoro ha la facoltà di trattenere in busta paga il periodo di preavviso non lavorato.
Diversamente, se è il datore di lavoro a non rispettare il preavviso, il lavoratore avrà diritto all’indennità sostitutiva del mancato preavviso – assoggettabile a contribuzione previdenziale – comprensiva anche dei ratei di 13 e 14 (ove prevista).
PREAVVISO LAVORATRICE MADRE
Da ultimo si ricorda che in caso di dimissioni presentate dalla lavoratrice madre fino al primo anno di età del bambino, la stessa ha diritto, oltre alle indennità previste ex lege (ad esempio alla Naspi), anche all’indennità sostitutiva del mancato preavviso a prescindere dal motivo per cui sono state rassegnate. Tali dimissioni devono essere convalidate dall’ITL ai fini della loro piena validità.
La ragione di tale previsione normativa è che le dimissioni presentate in tale periodo protetto dall’Ordinamento non siano da considerarsi totalmente libere e spontanee, ma influenzate dalla condizione stessa, socialmente rilevante e meritevole di tutela, in cui si trova la lavoratrice.
SERVIZIO DIMISSIONI ONLINE E PREAVVISO
Per chiunque fosse interessato, si comunica che lo Studio è abilitato alla trasmissione telematica delle dimissioni online per conto dei lavoratori richiedenti, unitamente alla verifica del corretto periodo di preavviso obbligatorio previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro. Per qualsiasi dubbio potete scrivere a consulenza@studiosantucci.eu o chiamare il 333-2381097.
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https://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/Pagine/Adempimenti.aspx
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