MANCATO PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE

MANCATO PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE

Di Sandro Santucci

Il presente articolo rappresenta una breve guida conoscitiva afferente il mancato pagamento della retribuzione e le possibili soluzioni che il lavoratore può adottare al fine della soddisfazione del suo credito.

Breve guida conoscitiva sulle modalità di tutela in caso di mancato pagamento della retribuzione dei lavoratori subordinati.

E’ opportuno evidenziare preliminarmente che il mancato pagamento della retribuzione da parte del datore di lavoro costituisce un grave inadempimento contrattuale, posto che il pagamento della retribuzione costituisca una delle obbligazioni principali di quest’ultimo derivanti dal contratto di lavoro sottoscritto con il lavoratore.

Infatti, a prescindere dalla tipologia contrattuale convenuta, il lavoratore ha diritto al pagamento della retribuzione a fronte della consumazione delle proprie energie psicofisiche a favore del datore di lavoro.

SINALLAGMA CONTRATTUALE

Si specifica, infatti, che il contratto di lavoro è da intendersi quale fonte di obbligazioni per entrambe le parti e che, nell’ambito del rapporto di lavoro, esse assumono la connotazione di prestazioni corrispettive, attesa la natura cogente delle obbligazioni stesse poste in capo a ciascuna delle parti.

Per quanto concerne il lavoratore, l’obbligazione principale è lo svolgimento della prestazione lavorativa nei confronti del datore di lavoro, il quale, invece, avrà l’obbligo di corrispondere la retribuzione unitamente al pagamento dei contributi previdenziali all’INPS e al rispetto delle restanti previsioni previste nel rapporto di lavoro. 

Tale configurazione speculare di prestazioni corrispettive a titolo oneroso definisce la configurazione del sinallagma contrattuale, inteso quale cristallizzazione della simmetria delle obbligazioni poste in capo alle parti.

RETRIBUZIONE DIRITTO DEL LAVORATORE

Ciò detto, appare evidente che la retribuzione costituisce un diritto di natura patrimoniale del lavoratore a fronte dello svolgimento dell’attività lavorativa nei confronti del datore di lavoro. A onor del vero, però, come molti sapranno, la retribuzione è da considerarsi dovuta anche in alcuni casi meritevoli di particolare tutela, cui l’Ordinamento accorda un trattamento speciale.

E’ il caso, infatti, dell’infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e cassa integrazione in cui il lavoratore ha diritto in ogni caso alla corresponsione delle relative indennità, nel rispetto e sulla scorta delle condizioni richieste dal regime previdenziale applicabile, a prescindere dall’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa.

TERMINE DI PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE

Ai fini del presente articolo, risulta dirimente specificare con particolare chiarezza quale sia il temine entro cui la retribuzione debba essere corrisposta da parte del datore di lavoro. In relazione a ciò, si sottolinea che nel nostro Ordinamento non sussiste una specifica normativa volta a sancire un termine puntuale da osservare per il pagamento delle retribuzioni, ma è nondimeno necessario attenersi alle previsioni del CCNL applicato al rapporto di lavoro.

Lo stesso CCNL svolge, invero, un ruolo notevole all’interno del nostro panorama giuridico, disciplinando tutti quegli aspetti tecnici del rapporto di lavoro in ottemperanza alle deleghe ricevute dalle normative di settore. 

Tuttavia, in mancanza di previsione del CCNL applicato al rapporto di lavoro, è necessario individuare il termine attraverso una specifica clausola contrattuale all’interno del contratto individuale di lavoro o, in assenza della stessa, conformarsi agli usi adottati in azienda. Ordinariamente, salvo quanto appena descritto, il termine per il pagamento della retribuzione è intorno al 10 del mese successivo rispetto a quello in cui si è svolta la prestazione lavorativa.

ILLECITO DATORIALE

Come anticipato, il datore di lavoro, in caso di mancato pagamento della retribuzione al proprio dipendente nei termini convenuti nel contratto individuale di lavoro o dal CCNL applicato o dagli usi aziendali, commette un illecito contrattuale nei confronti del lavoratore. 

In tal caso, è di notevole importanza sottolineare che, nella generalità dei casi, il lavoratore sarebbe tenuto in ogni caso a prestare l’attività lavorativa successivamente all’inadempimento datoriale, posto che il suo rifiuto alla prestazione lavorativa sarebbe giustificato solo in caso di totale inadempimento della prestazione da parte del datore di lavoro. 

Infatti, in caso di mancato pagamento della retribuzione, oltre al pagamento della stessa, in capo al datore di lavoro sono posti altri obblighi, come ad esempio il pagamento della contribuzione previdenziale e il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ciò significa, pertanto, che in caso di inadempimento parziale del datore di lavoro determinato unicamente dal mancato pagamento della retribuzione, il lavoratore non avrebbe alcuna giustificazione al rifiuto della propria prestazione lavorativa, posto che tale comportamento configurerebbe un inadempimento totale della prestazione.

INDISPONIBILITA’ E IRRIDUCIBILITA’ DELLA RETRIBUZIONE

Appare utile sottolineare che qualora si verifichi il mancato pagamento della retribuzione, il lavoratore non potrebbe accettarne il pagamento parziale in accordo con il datore di lavoro. Ciò in quanto nel nostro Ordinamento, nell’ambito del diritto del lavoro, molti istituti contrattuali, come la retribuzione base, sono sottratti alla disponibilità delle parti per ragioni di carattere economico/normativo.

E’, infatti, di truistica evidenza la conseguenza derivante da un eventuale accordo con il datore di lavoro volto alla riduzione della retribuzione al di sotto dei minimi contrattuali, in termini di alterazione della concorrenza e di lesione della dignità del lavoratore.

Pertanto, in tali casi, le uniche modalità di soddisfazione del credito sono la costituzione in mora del datore di lavoro per l’intero importo non corrisposto e/o il coinvolgimento dell’Ispettorato del Lavoro.

COSTITUZIONE IN MORA

In tal senso, laddove il datore di lavoro configuri l’illecito del mancato pagamento della retribuzione e non fornisca giustificazioni verbali sufficienti alle prime richieste del lavoratore, è necessario intimare formalmente il pagamento della retribuzione attraverso una lettera di costituzione in mora, nella quale si richiede il pagamento immediato di quanto dovuto, da notificare mediante raccomandata o consegna manuale.

Tale adempimento si rende necessario al fine di formalizzare la richiesta di pagamento della retribuzione cristallizzando il momento in cui viene ad interrompersi la prescrizione del proprio credito. Ciò in quanto tutti i crediti di natura retributiva pagati con periodicità annuale o inferiore sono soggetti a prescrizione estintiva quinquennale come anche il TFR e l’indennità sostitutiva del preavviso.

CONCILIAZIONE MONOCRATICA ITL

Qualora, tuttavia, il datore di lavoro non ottemperi alla richiesta di pagamento notificata attraverso la costituzione in mora, il lavoratore potrà richiedere all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente in base alla sede operativa del datore di lavoro, una richiesta di intervento al fine della soddisfazione del proprio credito.

A tal riguardo il lavoratore dovrà compilare e trasmettere, eventualmente anche con l’assistenza di un professionista, una richiesta di conciliazione monocratica finalizzata alla convocazione da parte dell’Ispettorato delle parti coinvolte per la composizione extra-giudiziale della pretesa. Si sottolinea che qualora la conciliazione monocratica dovesse fallire e il credito del lavoratore restare insoluto, è facoltà dell’Ispettorato valutare la possibilità di un intervento ispettivo presso l’azienda del datore di lavoro.

RICORSO GIUDIZIALE PER DECRETO INGIUNTIVO

Infine, nell’eventualità che il datore di lavoro persista nel suo inadempimento contrattuale, il lavoratore potrà ricorrere giudizialmente affinché il Giudice imponga attraverso un decreto ingiuntivo il pagamento del suo credito.

FONDO GARANZIA INPS

Da ultimo è doveroso ricordare che in caso di insolvenza del datore di lavoro, l’INPS, attraverso il Fondo di Garanzia, è tenuto a corrispondere il TFR e le ultime tre mensilità del lavorate previa presentazione della relativa istanza da parte del lavoratore. Si specifica che le condizioni e i requisiti ai fini della liquidazione di quanto spettante variano in relazione all’assoggettamento del datore di lavoro alle disposizioni della legge fallimentare.

Come è noto, ai sensi della legge fallimentare, l’intervento del Fondo di Garanzia, nel caso che il datore di lavoro sia fallito, è condizionato all’ammissione al passivo del credito del lavoratore. Laddove, invece, il datore non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, si richiede il previo esperimento di un’esecuzione forzata infruttuosa, totale o parziale, che dimostri l’insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro.

PER MAGGIORI INFO:

https://it.wikipedia.org/wiki/Retribuzione

PER RICHIESTE DI CONTATTO:

https://sandrosantucci.com/#contatti

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