LICENZIAMENTI VIETATI E PERMESSI COVID19

LICENZIAMENTI VIETATI E PERMESSI COVID19

Di Sandro Santucci

Il presente articolo vuole rappresentare un supporto utile e immediato per ciò che attiene all’ormai noto divieto dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, specialmente per coloro, come i lavoratori, che necessitano di informazioni chiare e precise al fine della tutela dei propri diritti e della comprensione dei licenziamenti vietati e permessi COVID19.

A seguito dell’art. 46 del D.L. n. 18/2020 cd Cura Italia e della proroga intervenuta con il D.L. n. 34/2020 cd Decreto Rilancio, oggi in fase di conversione, è stato previsto, come ormai ben risaputo da tutti, il divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo fino al 17 agosto 2020. Vediamo quali siano i licenziamenti vietati e permessi COVID19 durante l’Emergenza epidemiologica.

LE NOVITA’ INTRODOTTE

Al netto dei giorni 16, 17 e 18 maggio 2020 di scopertura normativa, in cui il legislatore a causa della convulsa stratificazione di DPCM varati, ha tardato ad intervenire, giova chiarire quali siano i licenziamenti oggetto di divieto e quali, diversamente, siano comminabili, nel tentativo di comprendere quali siano i licenziamenti vietati e permessi COVID19.

Per ciò che attiene ai licenziamenti collettivi, essendo gli stessi ben identificabili a causa della procedura cui è necessario sottoporsi e, inoltre, per il numero di lavoratori coinvolti – più di 5 licenziamenti in 120 giorni – e per la dimensione e/o settore del datore di lavoro, risulta importante evidenziare e approfondire, diversamente, i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

Questi ultimi infatti, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 604/1966 si riferiscono a quei licenziamenti ‘per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa’, ovverosia a ragioni completamente estranee al comportamento del lavoratore, il quale riceve dall’Ordinamento un particolare tutela.

A titolo di esempio attengono ai licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, quelli dovuti per motivi economici, riorganizzativi, per esternalizzazione, mancanza di commesse, per maggiori profitti…

Infatti, al fine di poter correttamente intimare un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l’azienda ha l’obbligo, qualora possibile, di ricollocare il lavoratore in altre mansioni, anche peggiorative, compatibili con il suo intero patrimonio professionale, nel tentativo di salvaguardare il posto il lavoro. Il licenziamento, infatti, rappresenta l’estrema soluzione e senza tale onere a carico del datore di lavoro, il licenziamento risulta viziato e pertanto impugnabile.

Senza dover approfondire tale requisito fondamentale del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e dei diversi aspetti ad esso caratteristici, ricordo sommariamente come i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 presso aziende con oltre 15 dipendenti, siano beneficiari anche di un’ulteriore tutela, ossia che il datore di lavoro che intendesse licenziarli per giustificato motivo oggettivo, ha l’onere preliminare di svolgere un tentativo obbligatorio di conciliazione presso l’Ispettorato del lavoro.

LICENZIAMENTI VIETATI E PERMESSI

Ma una volta chiarito quale sia il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, quali sono allora i licenziamenti vietati e permessi COVID19? 

Per poter rispondere con sufficiente completezza è bene ricordare che la maggior parte delle altre tipologie di licenziamenti astrattamente possibili nel nostro Ordinamento, salvo eccezioni, sono quelli cd disciplinari (licenziamenti per giusta causa e licenziamenti per giustificato motivo soggettivo), ovverosia quei recessi la cui motivazioni sono correlate a illeciti commessi dal lavoratore e che anch’essi, come la fattispecie descritta in premessa, soggiacciono a rigorose procedure formali poste a tutela del lavoratore che saranno approfondite in un altro articolo.

Licenziamenti vietati e permessi COVID19, licenziamenti permessi:

– Licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo

– Licenziamenti in procedure di appalti in cui il personale passa alle dipendenze della nuova ditta (nonostante si tratti di licenziamento individuale per giustifico motivo oggettivo, è stato escluso dal divieto per espressa previsione normativa)

– Licenziamenti nel periodo di prova

– Licenziamenti ad nutum senza motivazione come nel caso del lavoro domestico

– Licenziamento dei dirigenti per giustificatezza

– Licenziamenti per superamento del periodo di comporto (malattia prolungata)

– Licenziamenti al termine del periodo di apprendistato (comunicati previa disdetta)

– Licenziamenti per sopraggiunta età pensionabile (pensione di vecchiaia) 

Conciliazioni per lavoratori assunti con contratto a Tutele crescenti dopo il 7 marzo 2015

Licenziamenti vietati e permessi COVID19, licenziamenti vietati:

– Licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (cd. licenziamento economico)

– Licenziamenti nel settore edile per fine fase lavorativa in caso di contratti a tempo indeterminato

– Licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione (assimilato al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo)

PER MAGGIORI INFO:
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.aspx
PER RICHIESTE DI CONTATTO:
https://sandrosantucci.com/#contatti

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