LAVORO OCCASIONALE FINO A 5.000 EURO

LAVORO OCCASIONALE FINO A 5.000 EURO

Di Sandro Santucci

Il presente articolo vuole essere una breve guida chiarificatrice in relazione al contratto di lavoro occasionale fino a 5.000 euro e ai suoi limiti, cosi come definiti e ripresi dall’Agenzia entrate con la Risoluzione n. 41/E del 15 luglio 2020.

Guida aggiornata per l'intera disciplina fiscale, previdenziale e civilistica del lavoro autonomo occasionale fino a 5.000 euro

Appurato, come ormai ben risaputo, che il lavoro occasionale fino a 5.000 euro si riferisce a quelle attività rese da parte di soggetti privi di partita IVA, da cui scaturiscano nell’anno corrispettivi non superiori a 5.000 euro lordi, è opportuno riassumere brevemente i profili civilistici, fiscali e previdenziali.

ASPETTI CIVILISTICI

Per ciò che attiene al primo aspetto, quello civilistico, è necessario conoscere che tale tipologia contrattuale, il cui termine giuridico corretto è ‘prestazione di lavoro autonomo occasionale‘, rispecchiando la natura autonoma dell’obbligazione, è considerata una prestazione di risultato al pari di quelle esercitate abitualmente e professionalmente dai soggetti titolati di partita IVA. L’unica differenza, infatti, è rappresentata dall’eccezionalità della prestazione, la quale essendo occasionale al di sotto dei 5.000 euro annui lordi (intesi come anno d’imposta, quindi anno civile: 1 gennaio – 31 dicembre) non obbliga il soggetto prestatore ad aprire la partita IVA e alla conseguente osservanza dei relativi obblighi contabili.

La natura della prestazione, pertanto, – descritta all’art. 2222 del codice civile – è caratterizzata dalla sfera di autonomia con cui il prestatore si obbliga a svolgere la propria opera, senza ad esempio essere assoggettato al potere tipico del datore di lavoro, come nel caso dei lavoratori subordinati.

FORMA DEL CONTRATTO

Appare utile anche specificare che la forma scritta del contratto di lavoro occasionale fino a 5.000 euro, seppur non sia obbligatoria al fine dell’esistenza della prestazione stessa, posto che può essere costituito anche verbalmente, è sempre consigliabile per facilitare la prova della sua esistenza, per l’eventuale rivendicazione di compensi non pagati ed, eventualmente, per potersi difendersi da eventuali opposizioni delle Amministrazioni quali INPS e Agenzia delle Entrate.

30 GIORNATE

Un aspetto di notevole interesse e molto frainteso è quello delle canoniche 30 giornate massime nell’anno. E’ bene chiarire che tale limite massimo non è relativo alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale e che pertanto non sussiste nessun limite di giornate lavorabili nell’anno per tale tipologia contrattuale. Le 30 giornate imposte come tetto massimo erano state introdotte durante la riforma Biagi, per distinguere le collaborazioni coordinate e continuative a progetto, da quelle che, se inferiori a 30 giornate nell’anno, avrebbero costituito le mini collaborazioni coordinate e continuative senza progetto, la cui unica agevolazione era appunto la non obbligatorietà dell’individuazione del progetto all’interno del contratto. Ricordo che tali collaborazioni sono del tutto diverse dal contratto di lavoro autonomo occasionale, in quanto le prime, ad esempio, producono redditi di lavoro dipendente mentre le seconde, redditi diversi.

REGIME FISCALE

Come anticipato le prestazioni di lavoro occasionale fino a 5.000 euro producono redditi diversi che sono assoggettati a ritenuta d’acconto se svolte nei confronti di aziende o professionisti. Infatti, nel caso in cui il prestatore di lavoro autonomo occasionale svolga un’opera nei confronti di un privato deve solo emettere una ricevuta fiscale in cui indicare l’ammontare del compenso pattuito contrattualmente per il lavoro compiuto senza ritenuta d’acconto, IVA. Laddove invece la prestazione venisse resa nei confronti  di un soggetto titolare di partita IVA, come un’azienda o un professionista, nelle ricevuta il prestatore autonomo occasionale dovrà inserire l’importo lordo del compenso e la ritenuta d’acconto del 20% che andrà quindi a ridurre il netto da pagare. Tale ritenuta d’acconto rappresenta una parte di imposte che il committente azienda o professionista ha l’obbligo di versare entro il 16 del mese successivo all’Erario per conto del prestatore.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Risulta importante chiarire anche che la dichiarazione dei redditi non è obbligatoria solo nel caso in cui il soggetto percepisca esclusivamente redditi di lavoro autonomo occasionale fino a 4.800,00 euro lordi annui. Diversamente nel caso di percezione di reddito sia di lavoro autonomo occasionale che ad esempio di lavoro dipendente, è necessaria la presentazione della dichiarazione dei redditi per poter ricalcolare il reddito complessivo al fine della tassazione finale, del coretto calcolo delle detrazioni d’imposta e per tener conto, inoltre, dell’eventuali ritenute d’acconto versate dal committente.

E’ quindi chiaro che il tetto massimo del contratto di lavoro autonomo occasionale fino a 5.000 euro rappresenti, ma come vedremo tra poco, un limite più di natura contributiva.

REGIME PREVIDENZIALE

Dal punto di vista previdenziale, è prevista una fascia di esenzione fino a 5.000 euro lordi annui, intesi come sommatoria di tutti i redditi derivanti da tale tipologia contrattuale, entro la quale non vi è obbligo di versamento dei contributi alla Gestione seperata dell’INPS

Sottolineo che in caso di superamento di tale limite è prevista l’iscrizione alla Gestione separata e il versamento dei contributi nelle stesse modalità dei collaboratori coordinati e continuativi, da parte del committente, senza quindi obbligo dell’apertura della partita IVA. E’ di notevole importanza che astrattamente, l’occasionalità potrebbe sussistere anche con il compimento di un unico affare all’anno, anche con importo superiore ai 5.000 € lordi. Per evitare spiacevoli accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate è, però, fortemente consigliato farsi assistere da un professionista per valutare caso per caso la necessità di apertura della partita IVA.

ALBI PROFESSIONALI

Venendo infine al principio ribadito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 41/E del 15 luglio 2020, si puntualizza come tale attività di lavoro occasionale fino a 5.000 euro sia incompatibile con le attività autonome riservate agli iscritti agli Albi professionali. Infatti quest’ultimi, iscrivendosi all’Albo, manifestano l’intenzione di svolgere professionalmente e abitualmente la propria attività, pertanto non sarà possibile per loro, svolgere le stesse prestazioni come lavoro autonomo occasionale. 

Ciò perché tutti i redditi conseguiti nell’esercizio dell’attività professionale autonoma sono attratti dal regime fiscale dei redditi di lavoro autonomo, svolto con abitualità e professionalità, come previsto dal TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e quindi non sono occasionali.

Facendo un esempio, si può sostenere che un architetto, regolarmente iscritto all’Albo, se per un anno percepisce solo compensi occasionali relativi alla sua prestazione, non potrà avvalersi del regime fiscale per lavoro occasionale fino a 5.000 €, posto che la sola iscrizione all’Albo rappresenta che l’attività sa riconducibile all’esercizio di un’attività professionale abituale e che tale abitualità dell’esercizio professionale è insito della volontaria iscrizione del professionista all’Albo, costituente titolo per l’affidamento di compiti in modo ricorrente. (Cassazione, sentenza 27 marzo 1987, n. 2297)

PER MAGGIORI INFO:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f24versritredddiv/cosa-f24-redrit-diversi

PER RICHIESTE DI CONTATTO:

https://sandrosantucci.com/#contatti

48 thoughts on “LAVORO OCCASIONALE FINO A 5.000 EURO”

  1. Silvia ha detto:

    Grazie per questo riassunto importante. Una sola domanda: chiunque, a esclusione degli iscritti agli ordini professionali, può effettuare prestazioni di lavoro occasionale? Si può inquadrare in questo modo i saltuari aiuti domestici (anche prestati da persone che hanno già contratti attivi)?
    Grazie!

    1. Sandro Santucci ha detto:

      Buongiorno Silvia, le prestazioni occasionali possono essere svolte da chiunque certo, ma deve essere garantita l’autonomia nello svolgimento della prestazione come caratteristica essenziale del contratto. In ambito domestico, risulta molto difficile mantenere tale sfera di autonomia nella prestazione lavorativa, posto che il rapporto di lavoro si configura comunemente come subordinato, con il classico assoggettamento del lavoratore ai canonici indici di subordinazione.
      B giornata!

  2. Sibilla ha detto:

    Buongiorno, un dipendente di un’ente locale, può effettuare una prestazione occasionale , con il benestare dell’amministrazione competente, per quanti giorni? fino a che importo? l’iscrizione alla gestione separata inps, ai fini pensionistici, ha valore? conviene? occorre fare una ricongiunzione? altri modi per collaborare con un’azienda, che non sia la partita iva o la prestazione occasionale? Ringrazio tanto e saluto

    1. Sandro Santucci ha detto:

      Gent.mo,

      un dipendente di un Ente locale può certamente prestare attività di lavoro autonomo occasionale, previa autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. Non sussistono limiti temporali, ma esclusivamente reddituali, fino a 5.000,00 € lordi infatti non sono previsti obblighi contributivi. Ai fini pensionistici, in mancanza di versamento contributivo, tale tipologia di prestazione lavorativa è irrilevante. La convenienza è subordinata alla Sua condizione personale. Mentre altre forme di collaborazione sono il contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Se avesse necessità di maggiori informazioni, mi contatti pure in privato. Saluti

  3. Andrea ha detto:

    Buongiorno, il prestatore del Lavoro occasionale come deve essere pagato ed entro quando? Ad esempio, qualora l’opera fosse stata prestata a Dicembre e poi non si avesse più avuto bisogno di tale collaboratore è possibile a fine Gennaio o inizi Febbraio corrispondere la quota dovuta e dichiarare che tale opera è stata prestata esclusivamente nell’anno precedente?
    Ringrazio in anticipo

    1. Sandro Santucci ha detto:

      Gent.mo,

      il prestatore d’opera occasionale deve essere pagato secondo quanto previsto dalle parti nel contratto individuale, stante la libera determinazione del termine dell’obbligazione.

      Per ciò che attiene al momento impositivo in relazione alla corresponsione del compenso, lo stesso sarà attribuito nell’anno in cui effettivamente è stato corrisposto, nel rispetto del principio per cassa.

      Saluti

  4. Marta ha detto:

    Gent.mo Dott. Santucci,
    può un soggetto che riceve la disoccupazione essere anche prestatore d’opera occasionale senza rinunciare al diritto all’indennità?
    Grazie

    1. Sandro Santucci ha detto:

      Gent.ma Marta,

      tale argomento suscita da sempre diverse perplessità, stante le diverse denominazioni dei contratti di natura autonoma stipulabili in costanza di disoccupazione.

      Nel suo caso, in relazione allo svolgimento di prestazioni occasionali ex art. 2222 cc, ovverosia quelle attività per cui non vi è obbligo di versamento di contribuzione alla Gestione Separata INPS entro i 5.000,00 € lordi annui, lo stato di disoccupazione si conserva se dall’attività si percepiscono fino a 4.800,00 € annui, previa comunicazione obbligatoria da effettuare all’INPS del reddito presunto derivante da tale attività.

      Cordialmente

  5. Marianna ha detto:

    Buongiorno, l’esenzione riguarda solo la prestazione o qualsiasi redditi? Esempio .. se volessi affittare per qualche settimana un’abitazione di cui sono proprietario direttamente e non tramite i siti ( Booking o Airbnb ) devo fare qualcosa se il fatturato è inferiore a 5000,00€?
    Grazie mille

    1. Sandro Santucci ha detto:

      Gent.ma Marianna,

      tale tipologia contrattuale e la conseguente fascia di esenzione contributiva concerne esclusivamente i compensi percepiti a fronte dell’esercizio di prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

      Cordialmente

  6. Manuel ha detto:

    Buongiorno, io lavoro per una ditta, ma al contempo mi capita di effettuare qualche prestazione al livello occasionale. In questo caso, per dichiarare o meno il superamento dei 5000 euro, devo tener conto anche del lavoro in ditta o solo per le prestazioni occasionali effettuate nel 2021?
    Grazie

    1. Sandro Santucci ha detto:

      Gent.mo Manuel,

      ai fini del superamento del limite di esenzione di 5.000,00 € lordi annui, si considerano esclusivamente tutti i redditi conseguiti a fronte delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte nell’anno, senza computare gli altri redditi quali da lavoro dipendente.

      Cordialmente

  7. Alessandro ha detto:

    Buongiorno

    Sono titolare di p.iva con codice ateco 74.20.19 – altre attività di riprese fotografiche
    ed è il mio lavoro principale
    Le chiedo se in questo caso posso effettuare lavoro occasionale come scenografo o aiuto scenografo in campo cinematografico sempre rispettando la soglia dei 5000 euro lordi annui con ritenuta d’acconto

    grazie in anticipo

    1. Sandro Santucci ha detto:

      Gent.mo Alessandro,

      stante la diversità delle prestazioni lavorative, non sembrano ravvisabili cause ostative allo svolgimento di prestazioni occasionali come aiuto scenografo.
      Tuttavia l’affinità delle prestazioni, seppur con codici ateco diversi, potrebbe essere oggetto di contestazione da parte dell’AE per ricondurre il reddito a quello principale.

      Cordialmente

  8. Michele ha detto:

    Buongiorno, ho superato i 5000 euro lordi per prestazioni occasionali da parte di due committenti e me ne sono avveduto solo adesso con l’emissione dei Cud. Se non sbaglio, essendo studente universitario regolarmente iscritto ad un ciclo di studi di studi dovrei essere esentato da questo limite? Inoltre devo fare il. Modello unico redditi inserebdi5i due Cud? In questo caso andrei però a credito con le ritenute d’acconto senza pagare imposta? Grazie mille e scusi la domanda complicata.

  9. Michele ha detto:

    Buongiorno, ho superato i 5000 euro lordi per prestazioni occasionali da parte di due committenti e me ne sono avveduto solo adesso con l’emissione dei Cud. Se non sbaglio, essendo studente universitario regolarmente iscritto ad un ciclo di studi di studi dovrei essere esentato da questo limite? Inoltre devo fare il. Modello unico redditi inserebdi5i due Cud? In questo caso andrei però a credito con le ritenute d’acconto senza pagare imposta? Grazie mille e scusi la domanda complicata.
    Michele

    1. Sandro Santucci ha detto:

      Gent.mo Michele,

      in caso di superamento del limite reddituale di 5.000,00 €, è onere del committente regolarizzare la posizione mediante il versamento all’INPS della contribuzione obbligatoria comprensiva della sua quota.
      In fase di dichiarazione, lei dovrà cumulare tutti i suoi redditi tenendo in considerazione delle ritenute d’acconto del 20% versate.
      Non sussiste eccezione per i giovani universitari nel caso di prestazioni di lavoro autonomo occasionale fino a 5.000,00 € annui, ma solo laddove le prestazioni siano rese nell’ambito di un contatto di prestazione occasionale, (i cd vecchi voucher), non rientranti nella fattispecie di cui all’articolo.

      Cordialmente

  10. Alessandra ha detto:

    Se dovesse capitarmi di fare delle visite mediche al di fuori dell’ospedale presso cui lavoro in intramoenia con rapporto di esclusività, posso fare ricevuta per lavoro occasionale ? È molto difficile gestirsi in questo settore nn ho ancora ben chiaro, grazie

    1. Sandro Santucci ha detto:

      Gent.ma Alessandra,

      le prestazioni di lavoro autonomo occasionale non posso essere svolte nell’ambito del lavoro autonomo professionale, il cui reddito di lavoro autonomo attrae anche le prestazioni rese a carattere occasionale. Pertanto, le prestazioni occasionali dovranno essere assoggettato al normale trattamento fiscale da reddito da lavoro autonomo.

      Cordialità

  11. Arash ha detto:

    Egregio Dott. Sandro Santuci,
    Vorrei sapere quanto devo pagare le tasse con la mia borsa di studio 5000 euro (lavoro dipendente è scritto su CUD) e due lavoro autonomo la somma 4000 euro (ho gia pagato ritenute d’acconto)?
    Cordiali saluti

    1. Sandro Santucci ha detto:

      Gent.mo Arash,

      in mancanza della documentazione contabile mi risulta impervio simulare il suo assoggettato fiscale, stante l’impossibilità di determinare aprioristicamente le diverse fattispecie.

      Cordialità

  12. AC ha detto:

    Sono dipendente pubblico sanitario, iscritto ad Albo professionale a all’Ente previdenziale, ma mi capita di svolgere attività occasionale di docenza, in virtù delle mie competenze professionali, ma diverse dalle prestazioni sanitarie abituali, che svolgo anche in intramoenia.
    Per le docenze emetto una nota occasionale, (non su ricettario), e per gli incassi verso un contributo presso l’Ente previdenziale cui sono iscritto, (altri redditi) chiedo se sono tenuto a rispettare il tetto dei 5000 euro lordi annui per le attività di docenza.
    Mi è stato segnalato dal consulente dell’Ordine che, versando i contributi all’Ente previdenziale per il reddito legato alla attività occasionale, non vi sono limiti annui di importo.
    Grazie

    1. Sandro Santucci ha detto:

      Gent.mo,

      il limite reddituale annuo pari a 5.000,00 € lordi è riferito alla totalità dei compensi percepiti in relazione alle attività meramente occasionali ai fini del versamento contributivo alla Gestione separata dell’INPS. Tali prestazioni, prive del carattere della abitualità e professionalità, la cui sussistenza di questi ultimi ne attrarrebbe la conseguente tipologia reddituale, sono sconnesse da eventuali regolamentazioni privatistiche degli Ordini professionali, a cui rimando per un maggior confronto.

      Cordialità

      1. Nicole ha detto:

        Buongiorno, il lavoratore autonomo occasionale sotto ai 5000 euro ha qualche diritto e agevolazioni dallo Stato? Per esempio, ha diritto alla maternità?

        1. Sandro Santucci ha detto:

          Gent.mo,

          il lavoratore autonomo occasionale, non versando contribuzione all’INPS in relazione all’attività lavorativa svolta, non è beneficiario di alcuna prestazione previdenziale.

          Resta inteso, tuttavia, che potrebbe aver diritto a qualche agevolazione o prestazione assistenziale, in caso di stato di bisogno, commisurata al reddito e all’ISEE qualora ne sussistano i requisiti.

          Cordialità

  13. Maria ha detto:

    Gent.mo Dott. Santucci,
    Attualmente svolgo due prestazioni occasionali con ritenuta d’acconto del 20% e non mi è chiaro se vi è un limite di €2500 per ciascun committente, oppure se è possibile, ad esempio, ‘emettere ricevuta’ ad uno per €4000 e all’altro per €1000 purché rispetti la soglia annua dei € 5000 lordi complessivi.
    Spero di essere stata chiara nell’esporre il mio dubbio.
    Ringraziando anticipatamente per un cortese chiarimento porgo un cordiale saluto.

    1. Sandro Santucci ha detto:

      Gent.ma,

      il limite reddituale annuo pari a 5.000,00 € lordi è riferito alla totalità dei committenti, pertanto è irrilevante la distribuzione dei compensi in capo ai plurimi committenti. Ciò che rileva è il rispetto dell’importo annuo predetto nella sua totalità.

      Cordialità

      1. claudio ha detto:

        Salve Sig. Santucci,
        leggendo il DL però recita inquesto modo:
        1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
        a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
        b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
        c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro;
        c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell’interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro. (andando a vedere parla di contratti con sportivi).

        leggendo questi articoli il dubbio che solleva Maria sembra molto alto

        1. Sandro Santucci ha detto:

          Gent.mo Claudio,

          il DL che lei menziona deduco sia il n. 50/2017, stante l’assenza di riferimenti nel suo commento, il quale disciplina espressamente il contratto di prestazione occasionale PrestO, fattispecie del tutto diversa rispetto al contratto di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 cc di cui all’articolo.
          Il contratto a cui si riferisce lei, infatti, è quello che formalmente ha sostituito i vecchi cd voucher il quale differisce pienamente dal contratto di lavoro autonomo occasionale ex art 2222 cc.

          Purtroppo tale fraintendimento è molto diffuso a causa della confusione dovuta alla somiglianza del Nomen iuris adottato dal Legislatore, contratto di lavoro autonomo occasionale e contratto di prestazione occasionale PrestO, ma che rappresentano giuridicamente due negozi distinti.

          Cordialità

          1. Claudio ha detto:

            La ringrazio per la risposta, è stato molto prezioso. In effetti il legislatore è soventemente un po’ troppo burlone.
            Confermo che facevo riferimento al DL 50/2017.
            Grazie, saluti e buon lavoro.
            Claudio

          2. agostino ha detto:

            Salve volevo un chiarimento in merito alla soglia dei 2.500 euro annuì che una prestazione occasionale può essere resa da un prestatore ad medesimo utilizzatore… ma tale importo è da considerarsi sempre lordo o netto ? Cioè per una determinata società potrei emettere una prestazione occasionale di euro 3.000 totali ossia 2.400 imponibile e 600 di ritenuta d’acconto ?

          3. Sandro Santucci ha detto:

            Gent.mo Agostino,

            come specificato nell’articolo, i 5.000,00 € lordi sono riferibili alla totalità dei committenti. Non si menzionano, infatti, singoli committenti, né l’importo di 2.500,00 € rinvenibile esclusivamente nelle prestazioni occasionali PrestO (ex voucher) del tutto differenti rispetto alla trattazione de quo.

            Cordialità

  14. Gianni ha detto:

    Buongiorno Dott. Santucci,,
    Mi sono accorto che ho superato la soglia dei 5000 euro con lavori occasionali effettuati da diversi committenti.
    Come posso regolarizzare la mia posizione?
    Posso iscrivermi alla gestione separata e versare direttamente io gli importi relativi sia alla mia quota che eventualemnte a quella dei committenti?
    L’errore é stato mio per non aver dato comunicazione ai committenti.
    Grazie mille

    1. Sandro Santucci ha detto:

      Gent.mo Gianni,

      in caso di superamento dei 5.000,00 € lordi annui è necessario individuare quale sia il committente il cui compenso ha determinato lo sforamento del limite e perfezionare la richiesta di regolarizzazione tramite quest’ultimo. In tal caso, infatti, qualora lei non desideri regolarizzare la sua posizione mediante l’apertura della partita iva, è necessario da parte del committente, effettuare le dovute comunicazioni all’INPS ai fini della trasformazione del rapporto occasionale in una collaborazione coordinata e continuativa con relativa iscrizione e versamento dei contributi alla gestione separata INPS.

      Cordialità

  15. Nicola ha detto:

    Gent.mo Dott. Santucci,
    desidero innanzitutto ringraziarla per l’esauriente e chiaro articolo che ha pubblicato.
    Le porgo una domanda, visto che non riesco a trovare informazioni precise: attualmente sono in cassa integrazione in deroga a causa del Covid. Per cercare di arrotondare, visto anche l’enorme ritardo nell’erogazione di questo sostegno, ho svolto alcune prestazioni occasionali con ritenuta d’acconto, rimanendo nei limiti previsti dalla normativa. Esiste una condizione di incompatibilità tra le due condizioni? Inoltre, avendo letto del limite di 2.500 euro per ogni singolo committente, questo si applica anche ai compensi occasionali con ritenuta d’acconto?

    La ringrazio in anticipo per il suo chiarimento, le auguro una buona serata.

    1. Sandro Santucci ha detto:

      Gent.mo Nicola,

      per ciò che afferisce alla possibilità di cumulo tra il lavoro autonomo occasionale e la percezione dell’ammortizzatore sociale, la rimando al seguente articolo in cui viene descritta la fattispecie predetta (https://sandrosantucci.com/cumulo-lavoro-e-cassa-integrazione/). Sommariamente le anticipo che non sussiste nessuna incompatibilità tra le prestazione di natura autonoma occasionale e la percezione del trattamento di sostegno al reddito, ma l’INPS, stante la difficoltà di quantificazione preliminare dei compensi derivanti dall’attività autonoma occasionale, tende a sospendere l’erogazione dell’ammortizzatore sociale.

      In relazione al limite annuo di 2.500,00 € per singolo committente, esso non si applica alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale, posto che sia riferibile al cd ‘PrestO’, inteso quale contratto di ‘prestazione occasionale’ quale istituto in sostituzione dei precedenti voucher.

      Cordialità

  16. Dario Comazzi ha detto:

    Buongiorno Dott. Santucci, la ringrazio per la cortesia e la professionalità con cui espone gli argomenti.
    Le scrivo per un chiarimento rispetto alla mia posizione.
    Con l’ultima prestazione occasionale ho raggiunto una quota lorda complessiva incassata di 5.127 euro. Il committente ha già effettuato il bonifico del compenso che ha determinato lo sforamento del tetto di 5.000 euro, di conseguenza non ho avuto il tempo di realizzare la cosa, quindi di comunicare né calcolare le dovute ripartizioni (1/3 e 2/3) delle trattenute INPS riferite ai 127 euro di eccedenza. Sono obbligato ad avvisare il committente in questione oppure posso dichiarare l’eccedenza sulla prossima ritenuta d’acconto? Tra pochi giorni, infatti, dovrò chiudere altre collaborazioni quindi emettere rispettive notule in ritenuta d’acconto. Il dubbio a questo punto è il seguente: per tutte le prestazioni occasionali che seguono a quella che ha fatto superare il tetto di 5.000 euro, quale importo eccedente va comunicato al committente e calcolato?
    Es.
    Al 30/9/21 ho incassato 4.650 euro lordi
    Il 22/10/21 ho prodotto una notula da 477 euro lordi (SUPERAMENTO DEI 5.000 euro di 127 euro)
    Il 31/10/21produrrò una notula da 450 euro lordi — su quale importo devo calcolare le trattenute inps?
    Il X/11/21 produrrò una notula da 500 euro lordi — su quale importo devo calcolare le trattenute inps?
    Il X/11/21 produrrò una notula da 3000 euro lordi — su quale importo devo calcolare le trattenute inps?

    Grazie della cortesia e disponibilità

    1. Sandro Santucci ha detto:

      Gent.mo Dario,

      la ringrazio molto per il suo gradimento e l’interesse dimostrato.

      Per ciò che attiene al suo quesito, le comunico che, allorquando si verifichi il superamento del tetto massimo annuale di 5.000,00 €, è onere del committente (sostituto d’imposta) regolarizzare la posizione del lavoratore attraverso l’osservanza delle previsioni normative previdenziali tipiche dei collaboratori coordinati e continuativi.

      Pertanto resta a suo carico esclusivamente l’obbligo informativo al committente ai fini della regolarizzazione della sua posizione.

      Ciò comporta l’applicazione sull’importo complessivo lordo delle notule successive allo sforamento (oltre a quella che ne ha determinato il superamento, limitatamente alla parte eccedente i 5.000,00 €), dell’aliquota vigente della Gestione separata; infatti è posto a carico del committente l’obbligo di versare all’INPS l’importo complessivo dei contributi, compresa la quota di 1/3 a suo carico trattenuta nelle notule, e di curarne i flussi gestionali con l’Istituto.

      Tale soluzione è naturalmente alternativa rispetto all’obbligatorietà di apertura dela partita IVA e di assoggettamento dei ricavi alla forma previdenziale conseguente alla sua attività, ove le sue prestazioni fossero connotate da abitualità e professionalità.

      Cordialità

  17. Christian ha detto:

    Salve, Dott. Santucci,
    Le volevo chiedere alcune cose: Innanzitutto è vero che le prestazioni occasionali verso privati sono esentate dalla ritenuta d’acconto del 20%?
    In secondo luogo, superando il limite dei 5.000€ con una prestazione occasionale verso un privato rimane l’obbligo di comunicare a costui tale superamento? Se sì, malgrado non sia un professionista o un’azienda può comunque adempiere al versamento dei contributi per mio conto? Mentre in linea generale, la parte di compenso che supera il limite massimo va comunicata nella notula?
    Come ultima cosa, dal sito dell’INPS risulto già iscritto alla gestione separata nonostante non l’abbia mai richiesto personalmente. In riferimento a quanto detto riguardo il superamento dei 5.000€, non devo far nulla rispetto alla gestione separata quindi?
    La ringrazio molto per la sua attenzione e disponibilità.
    Christian

    1. Sandro Santucci ha detto:

      Gent.mo Christian,

      le confermo che le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese nei confronti di committenti privati sono esenti dall’applicazione della ritenuta d’acconto del 20% posto che essi non rivestono il ruolo di sostituti d’imposta.

      Allorquando il superamento del limite annuo di 5.000,00 € si verifichi attraverso la prestazione resa nei confronti di un privato (non sostituto d’imposta) è onere del contribuente regolarizzare la propria posizione. In tal caso si consiglia di confrontarsi con l’INPS territorialmente competente.

      Cordialità

  18. Raffaella Rizzitelli ha detto:

    Buonasera,
    per quanto riguarda il un contratto di lavoro occasionale i 5000 lordi annui sono compresi anche della ritenuta del 20% ?
    se un contratto si svolge da dicembre 2021 a fine gennaio 2022 ( tra due anni) i 5000 come vengono calcolati ? per cassa o per competenza ?
    esempio se la ricevuta di prestazione con attività svolte a dicembre 2021 e gennaio 2022, e la prestazione viene saldata a fine gennaio i 5000 euro come vengono calcolati ?
    grazie
    un cordiale saluto

    1. Sandro Santucci ha detto:

      Gent.ma Raffaella,

      i 5.000,00 € sono da considerarsi lordi, pertanto per definizione comprensivi anche della ritenuta del 20% e sono da riferirsi ai compensi percepiti in ciascun periodo di imposta (01/01 – 31/12).

      Cordialità

  19. Francesco Di Stefano ha detto:

    Buongiorno Dott. Santucci. A proposito del limite di 5000 euro per lavoro autonomo occasionale le chiedo: è vero che (in un anno solare) posso ricevere 4000 euro dalla ditta X e 3000 euro dalla ditta Y ma non 7000 euro dalla ditta X? Se si, in base a quale legge o circolare (Ag. Entrate, Inps, …)? Grazie.

    1. Sandro Santucci ha detto:

      Gent.mo Francesco,

      il limite dei 5.000,00 € lordi si riferisce al singolo periodo di imposta in relazione alla totalità dei committenti come indicato dalla circolare INPS n. 103 del 6 luglio 2004.

      Cordialità

  20. franco ha detto:

    sono un ex sottufficiale infermiere in pensione da poco e regolarmente iscritto all’albo OPI, posso esercitare un’attivita occasioale entro le 4800 euro lorde annue?
    Utilizzando solo il codice fiscale e senza essere iscritto alla tassazione separata in quanto in pensione e l’attivita che prstero sara puramente occasionale a chiamata da parte di un laboratorio di analisi?
    Attendo Vs. distinti saluti FRANCO

    mail di risposta; francescoitaly69@libero.it

    1. Sandro Santucci ha detto:

      Gent.mo Francesco,

      ai fini di un riscontro esaustivo, è necessario conoscere la tipologia di pensione percepita.

      Ordinariamente la pensione di vecchiaia non prevede alcuna incumulabilità con i redditi da lavoro, ma risulta altresì necessario verificare le disposizioni del proprio Ordine di appartenenza.

      Cordialità

  21. Fabiola ha detto:

    Salve,
    leggevo con interesse il suo blog sul lavoro occasionale e le porgo questa domanda.
    Mio figlio, da poco diciottenne, ha iniziato a fare delle serate come dj. Al momento si tratta di feste private (18i e feste di laurea) nelle quali rilascia una ricevuta per prestazione occasionale senza Iva e senza ritenuta d’acconto, con marca da bollo da 2 euro.
    Poiché l’importo annuale sarà inferiore ai 5000 euro, e risulterà a nostro carico, dovrà fare una sua denuncia dei redditi o niente? Nel secondo caso dovrà conservare le ricevute emesse?
    Grazie

    1. Sandro Santucci ha detto:

      Gent.ma Fabiola,

      da marzo 2022 sono state abrogate le detrazioni per figli a carico stante l’introduzione dell’Assegno unico.
      Laddove gli importi percepiti da suo figlio siano inferiori al limite previsto ed esclusivamente riferiti a tale tipologia contrattuale non sussiste alcun obbligo.

      Cordialmente
      Cordialmente

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