LAVORO OCCASIONALE FINO A 5.000 EURO E COLLABORAZIONI
L’articolo vuole essere una breve disamina pratica per la gestione dei rapporti di lavoro occasionale fino a 5.000 euro e collaborazioni coordinate e continuative in tutti i loro aspetti fiscali, previdenziali e civilistici.
A causa del diffuso e distorto utilizzo dei contratti di lavoro occasionale fino a 5.000,00 euro e collaborazioni e della dilagante incertezza riguardo alla loro corretta applicazione e gestione sia dal punto di vista civilistico che quello fiscale/previdenziale, pubblico il seguente post nel tentativo di fare chiarezza.
LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE EX ART. 2222 CC
Si sente spesso volgarmente parlare di ‘collaborazioni occasionali’, ‘lavoro occasionale fino a 5.000,00 euro’ o ‘lavoro occasionale fino a 5.000 euro e collaborazioni’ in riferimento a quelle prestazioni che, non essendo abituali ma meramente episodiche, vengono definite contrattualmente con le più svariate acrobazie linguistiche. E’ bene chiarire subito che il termine ‘collaborazione occasionale’ è un retaggio di una previgente normativa ora non più in vigore e che, pertanto, il termine corretto per identificarle è ‘prestazioni di lavoro autonomo occasionale’ e non collaborazioni. Esse infatti trovano la propria fonte normativa nell’art. 2222 del cc ed essendo di natura autonoma, sono caratterizzate, nello svolgimento della prestazione, da una certa sfera di autonomia derivante dall’assenza del tipico potere di assoggettamento del lavoratore subordinato. Fiscalmente, così come previsto dall’art. 67 del TUIR, tali prestazioni producono redditi diversi e se vengono rese nei confronti di soggetti diversi da privati (aziende, lavoratori autonomi) al corrispettivo pattuito si applica la ritenuta d’acconto del 20%. E’, pertanto, molto importante chiarire la differenza tra lavoro occasionale fino a 5.000 euro e collaborazioni.
Gli obblighi da parte del lavoratore autonomo occasionale non prevedono l’apertura della partita iva, ma il semplice utilizzo di una ricevuta fiscale (con obbligo di marca da bollo di 2,00 € se la prestazione supera i 77,47 €), il cui compenso è liberamente determinabile, a conclusione di ogni singola prestazione, in cui indicare la somma pattuita.
REGIME PREVIDENZIALE
Dal punto di vista previdenziale, è prevista una fascia di esenzione fino a 5.000,00 euro lordi annui, intesi come sommatoria di tutti i redditi diversi derivanti da tale tipologia contrattuale, entro la quale non vi è obbligo di versamento dei contributi alla gestione sperata.
Sottolineo che in caso di superamento di tale limite è prevista l’iscrizione alla gestione separata e il versamento dei contributi nelle stesse modalità dei collaboratori coordinati e continuativi da parte del committente. In tale caso, infatti il lavoro occasionale fino 5.000 euro e le collaborazioni si accomunano se il limite viene superato.
REGIME FISCALE
Fiscalmente, invece, al superamento dei 5.000,00 € annui non scatta automaticamente l’obbligo dell’apertura della partita iva, ma è necessario valutare caso per caso.
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (CO.CO.CO.) EX ART. 409 CPC
Con questo termine si fa riferimento a quelle prestazioni di collaborazione che hanno una doppia natura: civilisticamente sono di natura autonoma e quindi godono di una certa autonomia nell’esecuzione della prestazione, limitata solo dal coordinamento con il committente, mentre fiscalmente producono redditi da lavoro dipendente. Ciò significa che in caso di collaborazione coordinata e continuativa, il pagamento della prestazione avviene previa elaborazione, da parte del committente, della busta paga, come i lavoratori subordinati. Infatti le imposte e i contributi vengono trattenuti direttamente in busta paga e versati dal committente senza che il collaboratore sia obbligato a fare la dichiarazione dei redditi.
Resta inteso che nonostante la busta paga accomuni il lavoratore subordinato al collaborare coordinato e continuativo, sussistono, in realtà, notevoli differenze. Infatti, ad esempio, per il collaboratore il compenso è liberamente determinabile, come la durata del contratto, a differenza dei lavoratori subordinati che sono classificati e retribuiti in base al CCNL del settore di riferimento e la cui durata contrattuale soggiace a diverse limitazioni. Inoltre il collaboratore non matura ferie, permessi, tredicesima, Tfr e non è assoggettato all’orario di lavoro. Risultano, pertanto, totalmente diversi, anche fiscalmente, il lavoro occasionale fino a 5.000 euro e le collaborazioni.
TUTELE E INDICE DI SUBORDINAZIONE
La fonte normativa di tale fattispecie contrattuale è stata oggetto di continue modificazioni legislative che hanno portato ad avere come attuale riferimento sia l’art. 409 cpc, che l’art. 2 del D.Lgs. 81/2015. Appare utile sottolineare che, a causa del diffuso abuso con cui i collaboratori, seppur in presenza di un formale contratto sottoscritto di collaborazione coordinata e continuativa, nella sostanza, invece, vengano trattati come dipendenti (ricevendo ad esempio ordini e direttive), l’ordinamento accorda loro una protezione particolare. Specialmente quando le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa sono organizzate dal committente senza che il collaboratore possa manifestare la propria autonomia.
In questi casi infatti alla fittizia collaborazione coordinata e continuativa si applica l’intera disciplina del lavoro subordinato con relative tutele.
PER MAGGIORI INFO:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f24versritredddiv/cosa-f24-redrit-diversi
PER RICHIESTE DI CONTATTO:
https://sandrosantucci.com/#contatti
Buongiorno
Sono in disoccupazione e ho la possibilità di sottoscrivere un contratto co.co.co art 409 autoboud. Chiedo perdo la dissociazione.
Saluti
Gent.ma,
in caso di sottoscrizione di un contratto di co.co.co. in costanza di Naspi, è prevista la compatibilità della stessa fino al limite annuo di 4.800,00 € derivanti dalla nuova attività, previa comunicazione all’INPS del nuovo rapporto di lavoro e dei relativi presunti redditi.
Cordialità