LAVORATORE SUBORDINATO

LAVORATORE SUBORDINATO

Di Sandro Santucci

L’articolo seguente tenta di perseguire un finalità chiarificatrice circa le caratteristiche principali del lavoratore subordinato e dei suoi indici generali di individuazione.

Guida semplice per conoscere i tratti essenziali del lavoratore subordinato e come distinguerlo dalle altre diverse figure contrattuali.

Per una chiara conoscenza del lavoratore subordinato, risulta di primaria importanza specificare preliminarmente che nel nostro ordinamento qualsiasi attività umana può essere svolta liberamente sia in forma autonoma che subordinata e che, ai fini della corretta individuazione della tipologia contrattuale adottata, rileva esclusivamente la modalità di svolgimento della prestazione.

Non esistono, infatti, forme di lavoro ontologicamente subordinate, ma è necessario verificare tutte le connesse peculiarità relative alla modalità di esecuzione della prestazione stessa.

DEFINIZIONE LAVORATORE SUBORDINATO

Ciò posto, per facilitare la comprensione del lavoratore subordinato, figura fondamentale del diritto del lavoro che storicamente nasce e si sviluppa come complesso di regole destinate a tale rapporto, è essenziale riferirsi all’art. 2094 del codice civile che tenta di circoscrivere normativamente tale tipologia di rapporto di lavoro statuendo che:

‘È prestatore di lavoro subordinatochi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.’

Appare subito chiaro che la norma in oggetto pone in rilievo principalmente l’eterodeterminazione della prestazione lavorativa, ovverosia l’assoggettamento del lavoratore subordinato alle decisioni e alle direttive dell’imprenditore e l’inserimento dello stesso all’interno dell’organizzazione del datore di lavoro.

E’ da osservare, tuttavia, che la definizione indicata dal codice civile nell’art. 2094, seppur individui astrattamente i tratti essenziali del lavoratore subordinato, in realtà non sia del tutto sufficiente a cristallizzarne distintamente la tipologia contrattuale e i suoi elementi fondanti per i quali è necessario rifarsi ad altri articoli del codice civile e agli indici di subordinazione definiti dalla giurisprudenza.

EFFETTI DELLA SUBORDINAZIONE

Di precipua importanza, infatti, sono i diversi poteri ascrivibili al datore di lavoro che al contempo rappresentano per il lavoratore le caratteristiche distintive della natura subordinata del rapporto di lavoro: trattasi del potere direttivo, di controllo e disciplinare.

Per quanto concerne il potere direttivo, come già ampiamente anticipato, si configura come quel potere posto in capo dal datore di lavoro di definire nel concreto il contenuto della prestazione lavorativa delle mansioni presenti nel contratto di lavoro. Tale potere costituisce la possibilità di impartire ordini e compiti particolari al lavoratore, segnatamente la modalità esecutiva della prestazione lavorativa nel rispetto dell’inquadramento pattuito contrattualmente.

Il potere di controllo, invece, si sostanzia nella verifica da parte del datore di lavoro del corretto adempimento della prestazione lavorativa del prestatore di lavoro, nonché di sottoporre i lavoratori a specifici controlli, ma nel pieno rispetto di alcune limitazioni direttamente individuate dalla legge e in particolare dalla L. n. 300/70 (Statuto dei lavoratori).

Per ciò che attiene al potere disciplinare, esso accorda al datore di lavoro la possibilità di comminare ai lavoratori alcune tipologie di sanzioni, tassativamente previste dall’ordinamento e nel rispetto di precise procedure, laddove questi ultimi abbiano posto in essere dei comportamenti lesivi degli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro.

Come detto, ai fini di una maggior comprensione del lavoratore subordinato, che gradualmente  emerge dall’analisi, sono utili anche gli ulteriori articoli presenti all’interno del codice civile.

Ad esempio l’art. 2105 sancisce l’obbligo di fedeltà, ovverosia il divieto per il lavoratore di trattare per conto proprio o di terzi affari in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa; l’art. 2106 è, invece, relativo al potere disciplinare; l’art. 2104 afferisce diversamente all’obbligo di diligenza e obbedienza, in cui si individua il grado di diligenza in quello richiesto dalla natura della prestazione dovuta dal contratto.

INDICI DI SUBORDINAZIONE

Chiarito ciò, per una completezza identificativa del lavoratore subordinato, oltre alla descrizione dell’art. 2094 del codice civile, i poteri attribuibili al datore di lavoro e gli ulteriori articoli menzionati, è doveroso elencare gli indici di subordinazione elaborati dalla giurisprudenza che prevedono:

-l’inserimento del dipendente nella organizzazione produttiva aziendale

-lo svolgimento della prestazione attraverso l’utilizzo di strumenti professionali messi a disposizione del datore di lavoro

-l’insussistenza di un rischio di impresa in capo al dipendente (il diritto del dipendente ad essere retribuito a prescindere dal risultato economico ottenuto dal datore di lavoro in forza della sua prestazione)

la periodicità della retribuzione

-l’obbligo di comunicazione delle proprie presenze ed assenze dal posto di lavoro

-l’osservanza di un orario di lavoro

-la necessità di concordare con il datore di lavoro le ferie 

In presenza di alcuni di essi, pertanto, unitamente agli elementi descritti precedentemente, il lavoratore subordinato emerge con più chiarezza.

PRESTAZIONE DI MEZZI/RISULTATO

Generalmente, da un punto di vista strettamente giuridico, il lavoratore subordinato, inteso insieme al datore di lavoro quale parte attiva del contratto di lavoro, soggiace ad una obbligazione di mezzi. In altre parole, l’obbligo principale del lavoratore subordinato derivante dal contratto è quello di mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie psicofisiche, le quali verranno utilizzate da quest’ultimo nel rispetto dell’inquadramento previsto da contratto.

Nell’ottica di una miglior comprensione di tale obbligazione di mezzi, è sufficiente confrontarla con  quella di risultato tipica dei lavoratori autonomi. Questi ultimi, infatti, sono contrattualmente obbligati a compiere un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e, pertanto, essi risultano assoggettati ad una obbligazione di risultato che costituisce la fonte principale del loro compenso.

PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA

Al fine di prevenire abusi è utile specificare come principio universale quello per cui a prescindere dalla denominazione adottata dalle parti al momento della stipulazione del contratto, è la concreta modalità di esecuzione dell’attività lavorativa che determina la qualificazione del rapporto.

In sostanza, nell’ambito dei contratti di lavoro, è il concreto esplicarsi della prestazione lavorativa che determina se si tratta di lavoro subordinato o autonomo, a prescindere dalla qualificazione formale utilizzata nel contratto.

Da ciò consegue che in tutti i casi in cui nello svolgimento della prestazione lavorativa siano ravvisabili gli elementi della subordinazione, il rapporto andrà considerato come lavoro subordinato anche se nel contratto sia stata indicata formalmente la diversa tipologia di lavoro autonomo.

Tale aspetto risulta di notevole importanza, poiché il lavoratore avrà, quindi, la possibilità di agire (anche in fase conciliativa) per rivendicare la natura subordinata del rapporto di lavoro con tutte le differenze in termini di retribuzione globale diretta e indiretta, contributi previdenziali ed eventuale danno che ne consegue.

PER MAGGIORI INFO:

https://www.wikilabour.it/dizionario/tipologie-contrattuali/lavoro-subordinato/

PER RICHIESTE DI CONTATTO:

https://sandrosantucci.com/#contattihttps://sandrosantucci.com/#contatti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *