INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE E VARIAZIONE DELLE MANSIONI
l seguente articolo cerca di descrivere con semplice chiarezza illustrativa come funziona, all’interno del rapporto di lavoro, l’inquadramento del lavoratore e variazione delle mansioni. Appare infatti utile conoscere tali aspetti, dietro ai quali potrebbero celarsi, astrattamente, profili di illiceità e di retribuzioni mancanti.

MANSIONI E QUALIFICHE
La previsione principale al fine della corretta attribuzione del livello e del conseguente inquadramento del lavoratore e variazione delle mansioni è contenuta nell’art. 2103 del codice civile, così come modificato dal Jobs Act, in cui è sancito che:
‘Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.’
Preliminarmente è bene ricordare che l’inquadramento del lavoratore avviene nel rispetto delle categorie legali (Dirigenti, Quadri, Impiegati, Operai) e della qualifica (ad esempio Addetto all’ufficio acquisti, Responsabile marketing…), la quale raggruppa l’insieme delle mansioni a cui è adibito il lavoratore.
All’atto dell’assunzione, infatti, il datore di lavoro e il lavoratore pattuiscono i compiti e le funzioni oggetto del contratto di lavoro, le quali, nel loro insieme, rappresentano la definizione della qualifica che costituirà il livello di inquadramento e l’ammontare della retribuzione dovuta. Appare evidente, pertanto, l’essenziale importanza dell’inquadramento del lavoratore e variazione delle mansioni.
IL RUOLO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Tali livelli, come noto, sono indicati espressamente nel CCNL a cui il contratto individuale di lavoro rinvia per disciplinare tutti i diversi aspetti – anche retributivi – del rapporto di lavoro. Il CCNL, infatti, dispone una classificazione del personale in cui a ogni singola qualifica, sulla base delle mansioni svolte, è assegnato un livello retributivo.
E’, pertanto, di fondamentale importanza la comprensione circa la corretta modalità di inquadramento del lavoratore e variazione delle mansioni, e, inoltre, che quanto indicato nel contratto di lavoro rifletta concretamente la situazione di fatto. E’ sempre più comune, infatti, che nel contratto venga indicato formalmente un livello e una qualifica che sulla base del CCNL applicato siano sì corretti, ma nella realtà le mansioni effettivamente svolte siano diverse o superiori.
Ad esempio può succedere che venga sottoscritto un contratto di lavoro in cui è indicata come qualifica quella di Commessa nel CCNL Terziario – Confcommercio, con inquadramento formale corretto al livello 4, ma che nella realtà, in sostanza, la lavoratrice svolga mansioni di responsabile inquadrabili al livello 3 o 2 in base al grado di autonomia.
In questi casi è opportuno intervenire al fine della correzione dell’inquadramento corretto, in quanto trattasi di sottoinquadramento del lavoratore cui conseguono differenze retributive, contributive e, se il sottoinquadramento fosse reiterato nel tempo, anche il risarcimento del danno.
VARIAZIONE DELLE MANSIONI
Chiarito tale aspetto prettamente tecnico legale dell’inquadramento del lavoratore e variazione delle mansioni, è opportuno chiarire anche il potere del datore di lavoro alla modifica delle mansioni pattuite contrattualmente.
E’ infatti informazione di pubblico dominio che il Jobs Act abbia ampliato tali poteri, dando la possibilità al datore di lavoro, in alcuni casi, di modificare le mansioni del lavoratore senza il suo consenso. E’ il caso infatti della variazione della mansione con un’altra equivalente, concetto che ora è stato sostituito da quello di mansioni ‘riconducibili allo stesso livello di categoria legale di inquadramento’.
Se prima, infatti, il concetto di equivalenza, seppure tenesse in considerazione il patrimonio complessivo dell’esperienza maturata dal lavoratore, era oggetto di controverse incertezze interpretative, ora si risolvono attraverso il rimando a tutte quelle mansioni presenti nella categoria legale del livello indicate nel CCNL. Per esempio la nostra commessa del 4 livello potrebbe essere adibita, senza il suo consenso, a tutte le mansioni del 4 livello mentendo la sua stessa categoria ad esempio di OPERIA e la stessa retribuzione, essendo il livello il medesimo.
Ultima fattispecie oggetto di tale breve articolo al fine di una miglior comprensione dell’inquadramento del lavoratore e variazione delle mansioni, è, appunto, la variazione in peggio delle mansioni. All’art. 2103 del codice civile è previsto infatti che:
‘In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale’.
VARIAZIONE IN PEGGIO DELLE MANSIONI
Tale disposizione offre la possibilità al datore, al ricorrere di determinate condizioni, spesso abusate e/o assenti, di variare unilateralmente senza consenso del lavoratore le mansioni del contratto di lavoro in quelle del livello inferiore, mantenendo la stessa categoria e garantendo il trattamento economico di provenienza, salvo quelle voci retributive specificamente correlate.
E’ il caso ad esempio, in cui la commessa del 4 livello, in caso di riorganizzazione effettiva e reale, non fittizia, e da dimostrare, venga adibita senza il suo consenso al livello 5, più basso, mantenendo la retribuzione del 4 livello salvo ad esempio l’indennità di cassa, se la nuova mansione non ne preveda l’utilizzo.
E’, inoltre, richiesto che il lavoratore sia accompagnato da un percorso formativo per le nuove mansioni richieste.
E’ evidente, in conclusione, come l’inquadramento del lavoratore e variazione delle mansioni possano celare alcune rilevanti criticità e pretestuosi abusi nei confronti del lavoratore, se non correttamente conosciuti gli elementi essenziali posti alla base del loro istituto giuridico.
PER MAGGIORI INFO:
https://it.wikipedia.org/wiki/Mansioni
PER RICHIESTE DI CONTATTO:
https://sandrosantucci.com/#contatti
Salve io sono un operaio di una autocarrozzeria da dieci anni con qualifica operaio livello 5….ogni quanto dovrebbe variare il livello???
Gent.mo,
ai fini della verifica di eventuali automaticità di avanzamento del livello, è necessario conoscere il CCNL applicato e le mansioni effettivamente svolte oltre al contratto individuale di lavoro.
Se lo desidera, può contattarmi in privato.
Cordialità
Sono una commessa 4 livello,la mia ditta ha chiuso ora lavoro a tempo determinato al 5 livelio mi hanno detto che non posso essere declassata è vero?
Gent.ma Mirella,
per una corretta analisi della fattispecie, la invito a contattarmi privatamente.
Cordialità
Salve info nella mia busta paga da un po c’è stato il cambio di funzione ma faccio ugualmente anche quello che facevo prima mi anche il livello è rimasto uguale cambia qualcosa se vengono a fare dei controlli
Gent.mo,
ai fini di una risposta esaustiva, avrei necessità di conoscere più nel dettaglio la fattispecie. Non si comprende infatti se la variazione sia in melius o in pejus, nonché le mansioni da lei svolte. Tenga in considerazione che la variazione di mansioni può avvenire, in alcuni casi, anche unilateralmente da parte del datore di lavoro, qualora sussistano le condizioni previste ex lege, ma nel rispetto dell’immutabilità della retribuzione.
Se lo desidera, può contattarmi in privato.
Cordialmente
Buongiorno ,sul mio contratto di lavoro ho la qualifica di Cameriera ai Piani con inquadramento al livello 6 del C.C.N.L Alberghi-Tur.Confcomm.In realtà le mie mansioni sono effettivamente superiori inquadrabili ad un 3 livello come Governante unica.Posso chiedere al mio datore di lavoro un nuovo inquadramento con la giusta retribuzione?
Gent.ma,
da quanto da lei brevemente descritto, sembra sussistere astrattamente il diritto alla percezione e al riconoscimento del corretto inquadramento contrattuale, stante il sottoinquadramento sofferto, qualora le mansioni concretamente svolte siano state sempre difformi da quelle indicate nel contratto. Diversamente, se avesse svolto mansioni superiori solo per un periodo determinato, sarebbe opportuno approfondire la fattispecie in relazione al CCNL applicato.
Mi contatti pure in privato se avesse necessità di assistenza.
Cordialità
Buongiorno,
Nel contratto c’è scritto impiegata category 4 livello,sulla busta paga comessa 4 livello e normale?
Gent.ma,
ai fini di una riposta esaustiva avrei necessità di maggiori elementi quali le buste paga ed il contratto di lavoro nonché una descrizione più accurata della fattispecie.
Cordialità
Buongiorno, sono dipendente istituto vigilanza servizi fiduciari, livello B , adesso mi passeranno in vigilanza, anche se le mie mansioni non saranno le stesse, mi propongono un livello 2, pertanto a mio parere non corrisponde al livello precedente, fermo restando che non é un problema di salario, in quanto ho un super minimo che equivale quasi al quadro, é giusto in questo caso oppure devo pretendere un livello uno in quanto paragonabile al livello B? Ovviamente parliamo della stessa Azienda. Grazie
Gent.mo,
ai fini di una risposta esauriente, è necessario conoscere le mansioni concretamente svolte in corrispondenza al precedente livello di inquadramento, la sua retribuzione lorda complessiva e le nuove mansioni che svolgerà concretamente in relazione al livello 2. Sarebbe consigliabile, qualora lo gradisca, sentirsi in privato per valutare l’opportunità di un’analisi comparativa. In ogni caso sembrerebbe che il superminimo possa assorbire ogni eventuale differenza retributiva, ma in assenza di elementi mi riservo di verificarli.
Cordialità
Gent.mi,
È possibile passare da un’azienda a un’altra con una diminuzione di livello secondo CCNL del commercio?
Esemplifico: se rassegno le dimissioni alla mia attuale azienda avendo un 2º livello, posso essere assunto dalla nuova azienda con un 3º livello trascorsi i 20 gg classici?
Grazie mille
Gent.mo Andrea,
astrattamente è possibile che un dipendente venga assunto ad un livello inferiore rispetto alle mansioni svolte precedentemente, ma è necessario che tali mansioni siano quelle concretamente svolte e pertanto diverse rispetto alle precedenti. Se diversamente le mansioni fossero sempre le stesse, emergerebbe un erroneo inquadramento contrattuale.
Cordialità
Salve, ho firmato un contratto come Sviluppatore Software (leggasi “Developer”) con un inquadramento C2 del CCNL Metalmeccanico. Leggendo gli allegati del CCNL a cui l’azienda fa riferimento (il documento siglato il 5 febbraio 2021) i Developer dovrebbero avere un inquadramento di ingresso al livello C3. E’ legalmente accettabile? Come ci si deve comportare in questa situazione?
Gent.mo Andrea,
astrattamente i progettisti sono inquadrabili al livello C3, ma ai fini di un’analisi certa, è necessario esaminare puntualmente il suo contratto individuale di lavoro unitamente alle mansioni concretamente svolte in azienda. Sarebbe pertanto auspicabile ricevere la documentazione utile per poterla aiutare fattivamente.
Se gradisce può contattarmi a: consulenza@studiosantucci.eu
Cordialità
buongiorno sono operaio metalmeccanico settore carpenteria metallica e meccanica lavoro da 17 anni in azienda sono ancora in treso livello, sono capace di leggere il disegno, costruire cancelli portone porte scale di tutti i tipi coperture ringhiere infissi…… buona manipolazione macchinari piegatrice taglierina calandra saldatore tutti tipi. chiedo cortesemente cosa posso fare per legge, il sindacato non in grado di risolvere il problema fammi sapere per favore come posso muovermi cordiali saluti.
Gent.mo Riadh,
Gent.mo Emanuele,
ai fini della corretta comprensione e analisi della fattispecie, la invito a contattarmi.
Cordialmente