GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO
Il presente articolo rappresenta un tentativo di divulgazione semplice ed esaustivo circa il contenuto della nuova normativa inerente all’obbligo del Green Pass nei luoghi di lavoro al fine di agevolarne la corretta ricezione nei confronti dei soggetti coinvolti.
Come ampiamente e febbrilmente comunicato dai media in questi giorni, è ormai di dominio pubblico la novità afferente l’obbligo per i lavoratori di essere in possesso del Green Pass per poter accedere nei luoghi di lavoro pubblici e privati, stante la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del D. L. n. 127 del 21 settembre 2021.
COME SI OTTIENE IL GREEN PASS
Appare utile, prima di illustrare le nuove disposizioni legali, specificare quali siano le condizioni per ottenere il Green Pass. Lo stesso, infatti, viene rilasciato nei seguenti casi:
-Vaccinazione
-Tampone antigienico o molecolare (anche salivare molecolare) negativo la cui certificazione avrà la validità rispettivamente di 48 o 72 ore dall’ora del prelievo
-Guarigione da Covid-19
AMBITO LAVORATIVO PRIVATO
Detto ciò, il testo normativo attualmente in vigore, in relazione all’obbligo del possesso del Green Pass nei luoghi di lavoro, prevede:
“Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.”
“La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.”
LAVORATORI INTERESSATI
Come genericamente e volutamente previsto dalla normativa, la locuzione ‘chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato’ indica perspicuamente tutti quei soggetti che esercitano un’attività lavorativa a prescindere dalla tipologia contrattuale. Pertanto, ai fini meramente esemplificativi e non esaustivi, si elencano le tipologie di lavoratori oggetto del presente obbligo:
-Dipendenti
-Cococo
-Lavoratori autonomi occasionali
-Liberi professionisti
-Somministrati
-Distaccati
-Lavoratori in trasferta
-Tirocinanti
-Volontari
-Soci
-Legali rappresentanti
-Amministratori
-Titolari
-Lavoratori della ditta appaltatrice
-Agenti e Rappresentanti
-Domestici
DATORI DI LAVORO INTERESSATI
Per ciò che attiene all’ambito di applicazione delle novità introdotte, si osserva che la definizione generale ‘datori di lavoro’ interessa tutti i datori di lavoro a indipendentemente dalla forma giuridica e del settore economico in cui essi operano, comprendendo anche i datori di lavoro domestico e coloro che non operano in forma imprenditoriale.
LAVORATORI ESENTI
Le nuove disposizione introdotte relative al Green Pass nei luoghi di lavoro non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare n. 35309 del 4 agosto del Ministero della salute:
“La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea. Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.”
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Risultano di notevole impatto le novità concernenti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro, infatti, entro il 15 ottobre 2021, in relazione al Green Pass nei luoghi di lavoro, tutti i datori di lavoro pubblici e privati devono aver definito le modalità operative per lo svolgimento delle verifiche. A tal riguardo, infatti il testo di legge sancisce:
“I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10.”
Come statuito, è indicato che tali controlli da parte del datore di lavoro avvengono ‘prioritariamente e ove possibile’ al momento dell’accesso nei luoghi di lavoro, non escludendo la possibilità di eseguire i prescritti controlli in un momento successivo rispetto all’accesso in sede da parte dei lavoratori ed anche con modalità a campione.
Da ultimo, si specifica che i datori di lavoro devono, altresì, individuare con un atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione per le eventuali violazioni.
MODALITA’ DEI CONTROLLI
La certificazione verde COVID-19, in riferimento all’esibizione del Green Pass nei luoghi di lavoro, è identificata attraverso un codice univoco alfanumerico rappresentato da un codice a barre bidimensionale (QR code). La verifica avverrà tramite l’applicazione (APP) VerificaC19 e potrà avvenire anche offline (si dovrà comunque accedere alla banca dati almeno una volta al giorno).
L’interessato, su richiesta del verificatore, dovrà esibire un documento di identità in corso di validità ai fini della verifica circa la corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.
NOVITA’ CD DECRETO CAPIENZE
Si evidenzia, inoltre, che l’art. 3 del D.L. n. 139 del 8 ottobre 2021 ha introdotto nuove disposizioni integrative in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID.19 nei settori pubblici e privati, infatti:
‘In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell’articolo 9-quinquies e al comma 6 dell’articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.’
Vale a dire che i lavoratori, qualora richiesto dai propri datori di lavoro per motivi connessi a esigenze organizzative in relazione alle modalità di effettuazione dei controlli, sono tenuti a inviare preventivamente il Green Pass ai propri datori di lavoro per permettere l’efficace organizzazione e programmazione del lavoro.
NOVITA’ DPCM 12 OTTOBRE 2021
Il Governo ha diffuso il DPCM del 12 ottobre 2021 contente le indicazioni per effettuare le verifiche sui Green Pass nei luoghi di lavoro in maniera automatizzata e nel rispetto della privacy.
E’ stato, infatti, definito il software per l’effettuazione automatizzata dei controlli. Il nuovo applicativo, attraverso la tessera sanitaria, permetterà di leggere i dati messi a disposizione dal ministero della Salute per una verifica quotidiana e automatica del Green Pass, con il divieto di conservare il QR code rilevato dalle piattaforme digitali o dalle specifiche App.
Di notevole importanza risultano, altresì, le tempistiche relative alla possibilità dei datori di lavoro di richiedere il Green Pass ai lavoratori: la certificazione verde potrà essere richiesta al lavoratore con anticipo di non oltre 48 ore.
Il Ministero della Salute renderà disponibili ai datori di lavoro le specifiche funzionalità per i controlli automatizzati. Nelle more l’app VerificaC19 sarà l’unico strumento attivo.
SMART WORKING E GREEN PASS
In riferimento alla spinosa fattispecie del Green Pass nell’ambito dello Smart working, secondo il Governo, per coloro che svolgono l’attività lavorativa in modalità agile o in Smart working, non è previsto l’obbligo del Green Pass, come si legge in una faq:
Chi lavora sempre in smart working deve avere il green pass?
“No, perché il green pass serve per accedere ai luoghi di lavoro. In ogni caso lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo di green pass.”
Ciò a dire che in ogni caso non sono ammessi abusi, atteso che lo Smart working prevede lo svolgimento della prestazione lavorativa in periodi alternati tra casa e ufficio e che per questi ultimi sia necessario il possesso del Green Pass.
Ciò significa, pertanto, che limitatamente ai periodi di svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali non sia necessario il possesso del Green Pass.
ONERI DOCUMENTALI DEL DATORE DI LAVORO
Per una maggior chiarezza descrittiva, senza nessuna pretesa di cogenza formale, si individuano i principali oneri documentali posti a carico dei datori di lavoro per ciò che attiene al Green Pass nei luoghi di lavoro:
-Regolamento che disciplini le modalità organizzative per la verifica del Green Pass nei locali aziendali
-Informativa ai lavoratori per comunicare le modalità dei controlli
-Lettera di nomina dei soggetti incaricati al controllo del Green Pass
-Lista dei lavoratori da controllare
MANCANZA DI GREEN PASS
I lavoratori privi del Green Pass nei luoghi di lavoro sono considerati assenti ingiustificati senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del certificato verde, mantenendo la conservazione del posto di lavoro e senza alcun riflesso di natura disciplinare. Infatti:
“I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione ne’ altro compenso o emolumento, comunque denominato.”
La normativa risulta chiara e garantisce che nessun procedimento disciplinare possa essere comminato nei confronti del lavoratore privo di Green Pass, il quale si ritroverà unicamente assente ingiustificato senza retribuzione.
Nello specifico ciò significa che limitatamente ai giorni di assenza ingiustificata non maturano:
-Retribuzione ordinaria
-Indennità legate alle mansioni
-Premi di produttività legati alle presenze
-Buoni pasto
-Tredicesima e Quattordicesima
-Tfr
-Ferie e permessi
-Contribuzione previdenziale INPS
FERIE E PERMESSI
Appare di notevole rilievo ricordare che nei giorni successivi all’accertamento della mancanza del Green Pass non si ha diritto alla fruizione delle ferie, dei permessi retribuiti previsti dalla L. 104/1992, né ad alcun tipo di permesso previsto nel nostro Ordinamento che necessita dell’esistenza di un rapporto di lavoro attivo.
La ratio di tale postulato appare del tutto evidente, atteso che il rapporto di lavoro, durante le assenze ingiustificate sia legalmente già sospeso e, pertanto, non suscettibile di modificazioni ex post afferenti la medesima causa.
AZIENDE CON MENO DI 15 DIPENDENTI
E’ prevista, esclusivamente nelle aziende con meno di 15 dipendenti, una regolamentazione volta a consentire al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Green Pass nei luoghi di lavoro:
“Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.”
SANZIONI PER IL LAVORATORE
Il lavoratore che accede al luogo di lavoro privo di Green Pass, rischia una sanzione amministrativa da 600,00 a 1.500,00 €. Alla sanzione pecuniaria potrebbero aggiungersi le ulteriori sanzioni disciplinari eventualmente previste dal CCNL applicato.
SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO
I datori di lavoro inadempienti sui controlli e che non hanno definito le modalità di verifica rischiano una sanzione da 400,00 a 1.000,00 €.
PER MAGGIORI INFO:
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html
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