DIVIETO LICENZIAMENTI DAL 17 AGOSTO 2020

DIVIETO LICENZIAMENTI DAL 17 AGOSTO 2020

Di Sandro Santucci

Il seguente articolo rappresenta un breve e puntuale aggiornamento in merito alla proroga del divieto licenziamenti dal 17 agosto 2020 così come previsto dal cd Decreto Agosto, in cui sono state introdotte alcune particolari eccezioni.

Divieto licenziamenti dal 17 agosto 2020 con tutte le novità e deroghe introdotte dal Decreto Agosto illustrate in modo semplice e puntuale.

Il 15 agosto 2020, a seguito della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il cd Decreto Agosto (DL n. 104 del 14 agosto 2020), che come ormai ben risaputo da tutti e come anticipato dalle copiose indiscrezioni, ha disciplinato la proroga del divieto di licenziamenti dal 17 agosto 2020, solo ad alcune condizioni.

Avendo già chiarito e illustrato le tipologie di licenziamento coinvolte in tale divieto nell’articolo a cui rimando (https://sandrosantucci.com/licenziamenti-vietati-e-permessi-in-emergenza-covid19), vediamo ora quali sono le novità e il compromesso che il Governo ha trovato per l’ottenimento della proroga del divieto di licenziamenti dal 17 agosto 2020 per giustificato motivo oggettivo.

LICENZIAMENTI PER GMO E  INTEGRAZIONE SALARIALE

All’art. 14 del Decreto Agosto, al primo comma, si legge che ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito delle nuove 18 settimane di Integrazione salariale o che non abbiano fruito dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali – novità introdotte dal predetto Decreto Agosto – resta precluso l’avvio di procedure di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo. 

Appare utile sottolineare, fin da subito, come tale previsione lasci indirettamente trapelare un riflesso distorto della presunta possibilità di poter licenziare per giustificato motivo oggettivo, qualora, ad esempio, il nuovo periodo di Integrazione salariale sia stato interamente goduto. A onor del vero, infatti, si ricorda come, seppur le intenzioni del legislatore siano quelle di rimarcare che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia l’extrema ratio, ossia la soluzione estrema dopo aver cercato di fare di tutto per salvaguardare il posto di lavoro, tale recesso sia difficile da dimostrare qualora, in caso di dissesto finanziario, l’azienda abbia sì fruito della Integrazione salariale per emergenza COVID19, ma non abbia fruito anche di tutti gli Ammortizzatori sociali ordinari previsti per eventi di crisi di mercato, qualora possibili in base al settore economico. 

E’ il caso ad esempio del settore industriale o di tutte quelle aziende che hanno almeno 5 dipendenti, assoggettate rispettivamente alla CIGO e al FIS (Fondo di Integrazione Salariale) che, in caso di crisi temporanea di mercato, hanno la possibilità di godere di 52 settimane di Cassa Integrazione o di Assegno di solidarietà. Sarebbe, pertanto, molto rischioso se l’azienda decidesse di interrompere il rapporto di lavoro senza il godimento di tali prestazioni a sostegno del reddito del lavoratore e senza esporsi, così, a insidiose richieste di risarcimento danni. E’ evidente, pertanto, come tale deroga al divieto di licenziamenti dal 17 agosto 2020 sia di notevole perplessità.

LICENZIAMENTI PER CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’

Caso diverso è, invece, la novità che riguarda il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo a seguito di cessazione dell’attività previo fallimento o messa in liquidazione dell’azienda. Appare del tutto ragionevole, in tali casi, come il datore di lavoro non sia più in grado di sostenere la propria attività e come, pertanto, sia obbligato ad instaurare una procedura concorsuale volta alla cessazione definitiva dell’attività stessa. Esso rappresenta, infatti, un’altra deroga al divieto di licenziamenti dal 17 agosto 2020.

Anche in tale situazione, tuttavia, è bene ricordare l’apparente contraddittorietà della possibilità di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in caso ad esempio di fallimento, alla luce dell’art 2119 del codice civile che ne sancisce espressamente il divieto.

E’ opportuno sapere, tuttavia, come tale previsione sia da accordare alla legge fallimentare e alla numerosa giurisprudenza che hanno tentato di porne rimedio attraverso la disposizione che la sola domanda di fallimento non possa essere motivo di licenziamento e che in tale caso, sarà il curatore fallimentare che, assumendo la gestione dell’azienda in fallimento, intimerà il recesso solo se all’esito dell’intera procedura non siano presenti impedimenti, non sia disposta la continuazione dell’attività e se ricorrano tutte le condizioni per la comminazione del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.

ACCORDI COLLETTIVI E LICENZIAMENTO

L’ultima novità introdotta circa le deroga al divieto di licenziamenti dal 17 agosto 2020 è quella in cui tra datore di lavoro e lavoratore venga pattuito un accordo, sottoscritto in sede sindacale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. E’ bene notare che il legislatore abbia circoscritto tale possibilità ai soli accordi collettivi, non individuali, specificando anche che a tali lavoratori, a seguito dell’accordo stesso, è concesso il trattamento di disoccupazione.

Anche in tale situazione, alla luce delle condizioni in cui spesso il lavoratore si può trovare al fine di accettare tali accordi di risoluzione del rapporto di lavoro, è opportuno ricordare che l’ importo dell’incentivo economico debba tenere conto di tutte le condizioni del caso, quali l’anzianità del lavoratore, la dimensione aziendale, i carichi famigliari, l’eventuale mancato godimento degli Ammortizzatori sociali ordinari, ponendosi ad esempio come criterio per una determinazione ragionevole dell’incentivo, i tetti minimi e massimi di risarcimento che può determinare il Giudice in caso di contenzioso.

Appare, pertanto, consigliabile, in caso di divieto di licenenziamenti dal 17 agosto 2020, analizzare attentamente l’importo dell’incentivo al fine di evitare di ottenere una cifra non sufficientemente soddisfacente e non più contestabile una volta sottoscritto l’accordo.

SINTESI FINALE

Con il Decreto Agosto, il divieto licenziamenti dal 17 agosto 2020 è escluso:

– in caso di fruizione totale delle ulteriori 18 settimane di Integrazione salariale o se l’azienda si avvale dell’esonero contributivo 

– in caso di cessazione dell’attività per fallimento o liquidazione

– in caso di accordo collettivo in sede sindacale

PER MAGGIORI INFO:

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.aspx

PER RICHESTE DI CONTATTO:

https://sandrosantucci.com/#contatti

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