DECRETO RISTORI SINTESI

DECRETO RISTORI SINTESI

Di Sandro Santucci

Il presente articolo rappresenta una sintesi esauriente e completa del DL n. 137 del 28 ottobre 2020 (Decreto Ristori) varato a seguito della chiusura parziale di alcune attività economiche considerate maggiormente esposte al contagio.

Sintesi esauriente su tutte le novità introdotte dal cd Decreto Ristori varato a seguito delle chiusure imposte a causa dell'aumento dei contagi COVID19.

Come ampiamente diffuso tra i giornali e a seguito dei numerosi dissensi verificatisi, è stato pubblicato in data 28 ottobre 2020 il DL n. 137 cd Decreto Ristori volto a sancire diverse indennità e previsioni normative a tutela delle categorie maggiormente colpite dalle recenti disposizioni Anti-contagio varate a seguito dell’esponenziale aumento del virus COVID19.

Di seguito le principali novità.

Nuovi trattamenti di CIGO, FIS e CIGD

-La durata è massima di 6 settimane collocate nel periodo tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, sono imputati, ove autorizzati, alle 6 settimane in esame.

-Le 6 settimane sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato interamente autorizzato l’ulteriore periodo di 9 settimane (quelle con fatturato), decorso il periodo autorizzato. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle 6 settimane della nuova norma.

-I datori di lavoro che presentano domanda per la concessione delle 6 settimane hanno l’obbligo di versare un contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. L’aliquota contributiva addizionale è differenziata sulla base della riduzione di fatturato registrato nei primi tre trimestri 2020 rispetto al fatturato relativo al corrispondente periodo del 2019, con le seguenti modalità:

-18%: per i datori di lavoro che non hanno avuto riduzione di fatturato,

-9%: per una riduzione di fatturato inferiore al 20%.

-Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, dai datori di lavoro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1 gennaio 2019, nonché dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura delle attività.

Disposizioni in materia di licenziamento

-Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo (artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991) e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

-Fino al 31 gennaio 2021, resta preclusa, al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (articolo 3 della Legge n. 604/1966), e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della Legge n. 604/1966.

-Le preclusioni e le sospensioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa (ai sensi dell’articolo 2112 c.c.), o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento NASpI. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

-Per i datori di lavoro privati non agricoli che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale (6 settimane), ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, il riconoscimento dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 maggio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

-La misura dell’esonero è determinata sulla base della riduzione di fatturato registrato nei primi tre trimestri 2020 rispetto al fatturato relativo al corrispondente periodo del 2019, con le seguenti modalità:

-50%: per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato inferiore al 20%;

-100%: per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore la 20%.

Sospensione dei contributi per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dal nuovo lockdown

-Sospensione dei contributi per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dal nuovo lockdown.

Nuove misure in materia di reddito di emergenza

-Ai nuclei familiari già beneficiari della quota del Reddito di emergenza è riconosciuta la medesima quota anche per il mese di novembre 2020.

Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo

-È prevista una indennità di 1.000 euro per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (inclusi quelli con contratto di somministrazione o a tempo determinato), i lavoratori dello spettacolo, gli intermittenti, i venditori porta a porta e i prestatori d’opera.

Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura

-È previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. L’esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.

Disposizioni in materia di lavoratori sportivi

-Per il mese di novembre 2020 è erogata un’indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Congedi Covid per quarantena figli

-Viene esteso lo smart working per i lavoratori con figli. In particolare, con una modifica all’articolo 21-bis del decreto Agosto (D.L. 104/2020, convertito dalla legge 126/2020), si prevede che un genitore lavoratore dipendente potrà accedere allo smart working non solo se il figlio con meno di 16 anni (ante modifica il limite di età era di 14 anni) è stato posto in quarantena a seguito di un contagio da COVID-19 ma anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza.

-Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio nonché nel caso di sospensione dell’attività didattica in presenza.

-In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Contributi a fondo perduto agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive

-Viene previsto un nuovo contributo a fondo perduto a beneficio degli operatori, con partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020, dei settori oggetto delle misure restrittive disposte con il DPCM 24 ottobre 2020 (individuati attraverso i codici ATECO), tra cui: bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema.
Agli indennizzi sono ammessi anche i soggetti con fatturato superiore ai 5 milioni di euro.

-Esclusi invece i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Tale condizione relativa alla riduzione del fatturato non si applica ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
Ai soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del decreto Rilancio, il contributo sarà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

-I soggetti invece che non avevano percepito il precedente contributo, il ristoro sarà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza all’Agenzia delle Entrate. Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza.
L’importo del beneficio varierà dal 100 al 400% di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività dell’esercizio. In ogni caso, l’importo del contributo non sarà superiore a 150.000 euro.

Credito d’imposta affitto

-Per le attività soggette a restrizioni con il DPCM del 24 ottobre 2020 (i cui codici Ateco sono richiamati nella tabella allegata al decreto), indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, viene prevista l’estensione ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del decreto Rilancio.

 Cancellazione seconda rata IMU

-Per le categorie interessate dalle restrizioni dal DPCM 24 ottobre 2020 viene cancellata la seconda rata dell’IMU 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono si svolgono le attività, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

CODICI ATECO INTERESSATI

493210 – Trasporto con taxi100,00%
493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente100,00%
493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano200,00%
551000 – Alberghi150,00%
552010 – Villaggi turistici150,00%
552020 – Ostelli della gioventù150,00%
552030 – Rifugi di montagna150,00%
552040 – Colonie marine e montane150,00%
552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence150,00%
552052 – Attivita’ di alloggio connesse alle aziende agricole150,00%
553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte150,00%
559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero150,00%
561011 – Ristorazione con somministrazione200,00%
561012 – Attivita’ di ristorazione connesse alle aziende agricole200,00%
561030-Gelaterie e pasticcerie150,00%
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti150,00%
561042 – Ristorazione ambulante200,00%
561050 – Ristorazione su treni e navi200,00%
562100 – Catering per eventi, banqueting200,00%
563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina150,00%
591300 – Attivita’ di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi200,00%
591400 – Attivita’ di proiezione cinematografica200,00%
749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport200,00%
773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi200,00%
799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento200,00%
799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attivita’ di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca200,00%
799020 – Attivita’ delle guide e degli accompagnatori turistici200,00%
823000 – Organizzazione di convegni e fiere200,00%
855209 – Altra formazione culturale200,00%
900101 – Attivita’ nel campo della recitazione200,00%
900109 – Altre rappresentazioni artistiche200,00%
900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli200,00%
900209 – Altre attivita’ di supporto alle rappresentazioni artistiche200,00%
900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie200,00%
900400 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche200,00%
920009 – Altre attivita’ connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)200,00%
931110 – Gestione di stadi200,00%
931120 – Gestione di piscine200,00%
931130 – Gestione di impianti sportivi polivalenti200,00%
931190 – Gestione di altri impianti sportivi200,00%
931200 – Attivita’ di club sportivi200,00%
931300 – Gestione di palestre200,00%
931910 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi200,00%
931999 – Altre attivita’ sportive nca200,00%
932100 – Parchi di divertimento e parchi tematici200,00%
932910 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili400,00%
932930 – Sale giochi e biliardi200,00%
932990 – Altre attivita’ di intrattenimento e di divertimento nca200,00%
949920 – Attivita’ di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby200,00%
949990 – Attivita’ di altre organizzazioni associative nca200,00%
960410 – Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)200,00%

PER MAGGIORI INFO:

https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/covid-19-in-consiglio-dei-ministri-approvato-il-decreto-ristori.aspx/

PER RICHIESTE DI CONTATTO:

https://sandrosantucci.com/#contatti

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