DANNO DEL LAVORATORE E TRATTENUTA IN BUSTA PAGA
Il presente articolo si pone la finalità di fare chiarezza e di offrire una risposta semplice ed esauriente in relazione a quelle situazioni in cui il lavoratore, a fronte di un danno arrecato nel corso del rapporto di lavoro, si veda applicare in busta paga una trattenuta a titolo di risarcimento del danno causato.
PRESTAZIONI CORRISPETTIVE
Il danno del lavoratore e la trattenuta in busta paga come funzionano esattamente? E’ corretta l’applicazione automatica della trattenuta in busta paga?
Per poter maggiormente comprendere la legittimità e la natura dell’istituto del danno del lavoratore e la trattenuta in busta paga analizzato, è di essenziale importanza preliminare ricordare che il rapporto di lavoro subordinato è caratterizzato da un sinallagma, ovverosia da uno scambio reciproco di prestazioni che assumono quindi i connotati di prestazioni corrispettive. Il lavoratore, infatti, offre le proprie competenze ed energie al datore di lavoro, il quale le utilizza attraverso l’esercizio del proprio potere organizzativo corrispondendo la retribuzione.
Appare, pertanto, utile sottolineare che il lavoratore subordinato deve svolgere il proprio lavoro con la diligenza e attenzione richiesta dalla natura della prestazione dovuta e che, non essendo lo stesso un lavoratore autonomo, non è retribuito sulla base del risultato ottenuto, ma in relazione al tempo e alle energie spese in favore del datore di lavoro.
E’ bene anche evidenziare, per non creare facili fraintendimenti, che ciò non significa che al lavoratore subordinato non si affianchino anche dei profili di responsabilità per negligenza, infatti lo stesso soggiace a diversi doveri ed obblighi, che fanno capo alla sua responsabilità sia contrattuale che extra-contrattuale, in conseguenza della sua dipendenza dal suo datore di lavoro. Ma tali obblighi, tuttavia, non precludono il suo diritto alla retribuzione in caso di danno del lavoratore e trattenuta in busta paga.
REQUISITI DELLA COMPENSAZIONE
Ciò detto, iniziano a definirsi alcuni aspetti significativi in relazione al danno del lavoratore e della trattenuta in busta paga nell’esecuzione del rapporto di lavoro, i quali pregiudicando il diritto alla retribuzione del lavoratore, devono necessariamente rispettare alcuni requisiti essenziali.
Prima di tutto è bene chiarire che nel caso di danno arrecato nel corso del rapporto di lavoro e della relativa trattenuta, si configura la cd compensazione tra debiti e crediti, la quale può chiamarsi propria o tecnica, quando i debiti/crediti derivano da rapporti giuridici diversi, (si pensi al lavoratore a cui il datore di lavoro abbia affittato un auto per uso privato, che viene danneggiata dallo stesso) o impropria o atecnica quando invece i debiti/crediti derivano da rapporti giuridici della stessa natura (si pensi al danneggiamento di un macchinario da parte del lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni).
Requisito fondamentale di entrambe le compensazioni sono la certezza, liquidità ed esigibilità del danno e di conseguenza, l’ammontare deve risultare definito puntualmente nella misura – non espresso in modo generico – e non deve essere sottoposto a condizioni che ne limitino o impediscano il pagamento.
PROBLEMATICHE DI LEGITTIMITA’
Risulta evidente come, per il danno del lavoratore e la trattenuta in busta paga, sia del tutto naturale come tale quantificazione puntuale del danno sia altamente problematica in caso di danno arrecato da parte del lavoratore, infatti la corretta valutazione del danno, insieme alle varie circostanze e indagini di merito, spettano al Giudice, il quale è l’unico che ha i poteri per definire indefettibilmente tali aspetti. Non appare infatti possibile che il datore di lavoro si sostituisca ad esso e decida a sua discrezione il quantum del danno dovuto.
In assenza, pertanto, di una sentenza del Giudice che disponga e definisca il danno, il datore di lavoro non può automaticamente trattenere il danno arrecato dal lavoratore, se quest’ultimo non presta espressamente il proprio consenso, posto che l’ammontare del danno, così come definito dal datore di lavoro, apparirebbe molto probabilmente arbitrario e non oggettivo.
L’unica possibilità di poter applicare legittimamente la trattenuta per il danno arrecato dal dipendente, in caso di assenza di sentenza del Giudice e di assenza del consenso del lavoratore, è il caso in cui nel settore in cui si opera, sia presente un CCNL che disciplini il risarcimento del danno, come ad esempio nel settore autotrasporto in cui è prevista una particolare procedura per notificare il danno al lavoratore e per l’applicazione della trattenuta. Appare evidente che in questo caso, anche senza consenso del lavoratore e nel rispetto della procedura prevista dal CCNL, la trattenuta risulti legittima, in quanto il CCNL, applicandosi al contratto individuale di lavoro, cui le parti fanno riferimento, si sostituisce al consenso del lavoratore.
SINTESI FINALE
Il danno del lavoratore e la trattenuta in busta paga:
– Danno trattenuto in busta paga a seguito di sentenza del Giudice, senza consenso scritto del lavoratore: legittimo
– Danno trattenuto in busta paga senza sentenza del Giudice, con consenso scritto del lavoratore: legittimo
– Danno trattenuto in busta paga senza sentenza del Giudice, senza consenso scritto del lavoratore, in un settore in cui il CCNL non disciplini nulla: illegittimo
– Danno trattenuto in busta paga senza sentenza del Giudice, senza consenso scritto del lavoratore, in un settore in cui il CCNL disciplini la materia: legittimo
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