CONTRATTI A TERMINE E DECRETO AGOSTO

CONTRATTI A TERMINE E DECRETO AGOSTO

Di Sandro Santucci

In considerazione delle novità introdotte dai recenti decreti varati in conseguenza dell’emergenza COVID19, si illustrano brevemente le principali modifiche in materia di contratti a termine e Decreto Agosto, applicabili limitatamente fino al 31 dicembre 2020.

Guida semplice e completa alle diverse novità introdotte a causa COVID19 in materia di contratti a termine e Decreto Agosto.

Prima di esaminare le novità introdotte relative ai contratti a termine e Decreto Agosto, è opportuno ricordare sinteticamente che la disciplina del contratto a termine è stata profondamente modificata e irrigidita mediante il cd Decreto Dignità (DL n. 87 del 12 luglio 2018 convertito dalla L. n. 96 del 9 agosto 2018) il quale ha introdotto una durata massima del contratto più limitata e l’obbligo di utilizzo delle causali.

CONTRATTI A TERMINE E DECRETO DIGNITA’

Prima di tutto, il contratto a termine può essere liberamente sottoscritto, senza causali, per la durata massima di 1 anno, anche mediante diversi contratti prorogati (massimo 4 proroghe). In tal modo non è necessaria l’applicazione di nessuna causale e il ricorso al contratto a termine, pertanto, non deve essere giustificato da nessuna ragione.

Se il contratto a termine, invece, anche mediante proroghe, dovesse superare la durata di 1 anno, nel rispetto di quella massima consentita di 2 anni, lo stesso deve necessariamente contenere una causale tassativa tra queste, relative all’attività in cui opera l’azienda:

– Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività

– Esigenze di sostituzione di altri lavoratori

– Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria

E’ opportuno ricordare che l’utilizzo di tali causali risulta obbligatorio anche in caso di rinnovo del contratto a temine, ossia nel caso di stipulazione ex novo di un nuovo contratto tra lo stesso lavoratore e il datore di lavoro, alle stesse condizioni contrattuali precedenti (mansioni di pari livello e categoria legale), a prescindere dal superamento dei 12 mesi.

CONTRATTI A TERMINE E CORONAVIRUS 

Per ciò che riguarda le precedenti novità legate al COVID19, prima di analizzare gli aggiornamenti in relazione ai contratti a termine e Decreto Agosto, si fa presente che, prima il Decreto Cura Italia (DL n. 18 del 17 marzo 2020 convertito dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020), poi il Decreto Rilancio (DL n. 34 del 19 maggio 2020), hanno introdotto delle attenuazioni alle stringenti limitazioni del contratto a termine, specialmente nel caso di utilizzo degli ammortizzatori sociali legati all’emergenza che stiamo vivendo.

E’ importante premettere, infatti, che un’altra peculiarità del contratto a tempo determinato è il suo divieto di utilizzo in unità produttive nelle quali sono in atto regimi di cassa integrazione guadagni che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni. Ciò significa che è vietato il ricorso ad un contratto a tempo determinato in caso di intervento di cassa integrazione guadagni per lavoratori con le stesse mansioni, e anche la sua prosecuzione.

Il Decreto Cura Italia, invece, ha previsto che in costanza di fruizione di ammortizzatori sociali per COVID19 i contratti a tempo determinato possano essere prorogati e rinnovati in deroga a tale divieto con la possibilità anche di non rispettare l’interruzione obbligatoria tra un contratto e l’altro in caso di rinnovo. 

Un’altra novità introdotta dal Decreto Rilancio è quella che ha previsto fino al 30 agosto (non si capisce perché non il 31 agosto) la possibilità di poter rinnovare o prorogare i contratti a tempo determinato in essere al 23 febbraio 2020 in assenza della causali.

Ma quali sono le novità in relazione ai contratti a termine e Decreto Agosto?

CONTRATTI A TERMINE E DECRETO AGOSTO

Venendo ora alle novità introdotte in materia di contratti a termine e Decreto Agosto (DL n. 104 del 14 agosto 2020) si evidenzia come:

– Tutti i contratti a termine dal 15 agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (intesa come data del rinnovo o della proroga) sono prorogabili o rinnovabili, ulteriormente, per una sola volta, per un massimo di 12 mesi senza l’utilizzo delle causali, nel rispetto del limite massimo di durata di 24 mesi

Abrogazione della proroga automatica dei contratti a termine introdotta dal cd Decreto Rilancio 

Risulta, pertanto, evidente, come i contratti a termine dal 15 agosto 2020 (sia quelli in essere che quelli nuovi) e limitatamente fino al 31 dicembre 2020, siano sgravati dall’utilizzo delle causali per un periodo massimo ulteriore di 12 mesi, utilizzabile esclusivamente attraverso una solo proroga o rinnovo.

Esempio contratti a termine e Decreto Agosto: un contratto a termine stipulato il 16/09/2019 con termine 15/09/2020, al suo scadere, se non ci fosse stata tale novità, avrebbe potuto essere prorogato massimo fino al 15/09/2021 solo in presenza di una delle causali predette, avendo superato i primi 12 mesi. Diversamente, lo stesso contratto potrà essere prorogato (una sola volta) o anche rinnovato per altri 12 mesi massimo, se tali prosecuzioni vengano pattuite entro il 31/12/2020.

PER MAGGIORI INFO:

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.aspx

PER RICHIESTE DI CONTATTO:

https://sandrosantucci.com/#contatti

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