APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Di Sandro Santucci

Il presente articolo è finalizzato a descrivere in modo semplice ed esaustivo i diversi elementi che caratterizzano il contratto di apprendistato professionalizzante nonché le condizioni che ne legittimano la stipulazione.

Il contratto di apprendistato professionalizzante è, da un punto di vista strettamente normativo, un contratto a causa mista ove il lavoratore si obbliga a svolgere la propria prestazione lavorativa in cambio sia della retribuzione che della formazione a carico del datore di lavoro.

E’ di notevole importanza sottolineare che Il contratto di apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tutti gli effetti di legge, pertanto, gli istituti retributivi ad esso connessi matureranno regolarmente secondo i principi ordinari, salvo alcune peculiarità tipiche analizzate successivamente. Mi riferisco ad esempio alle mensilità aggiuntive, quali tredicesima o quattordicesima (qualora prevista dal CCNL), al tfr, agli scatti di anzianità, ai permessi, alle ferie, agli ANF, alla malattia o all’infortunio, i quali saranno riconosciuti all’apprendista al pari di qualsiasi altro lavoratore ordinario.

Appare evidente fin da subito che tale tipologia contrattuale risulta finalizzata alla qualificazione professionale del lavoratore, il quale privo dell’esperienza necessaria e/o delle competenze richieste viene inserito in un percorso formativo, a carico del datore di lavoro, volto all’ottenimento della professionalità pattuita nel contratto stesso nel rispetto di quanto previsto dalla classificazione del personale del CCNL applicato al rapporto di lavoro.

CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

E’ bene chiarire che il Il contratto di apprendistato professionalizzante è da intendere quale contratto a tempo indeterminato al cui interno si riscontra una durata limitata (massimo 3 anni o 5 nei settori dell’artigianato) della formazione. Ciò significa che esso è assoggettato alle medesime tutele di un lavoratore ordinario a tempo indeterminato, salvo alcune particolarità, specialmente relative al recesso.

REQUISITI SOGGETTIVI

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni. Inoltre, come previsto dall’art. 47, comma 4, del D.Lgs. 81/2015, possono essere assunti con tale tipologia contrattuale eccezionalmente anche soggetti beneficiari del trattamento di disoccupazione al fine della loro riqualificazione professionale.

Inoltre, per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17 esimo anno di età.

ELEMENTI CONTRATTUALI

Ai fini della corretta instaurazione del contratto di apprendistato è necessaria la stipulazione per iscritto del contratto (ai fini della sua dimostrabilità) contestualmente al piano formativo individuale  (pfi) volto all’individuazione, anche sintetica, della modalità di erogazione della formazione e dei suoi contenuti

Risulta di estrema importanza tale documentazione, la cui assenza, specialmente del piano formativo individuale, rappresentante il cuore della componente formativa a cui è finalizzato il contratto di apprendistato professionalizzante, comporta un vizio che potrebbe causare il disconoscimento del contratto in un ordinario di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con diritto alle relative differenze retributive e contributive.

ASPETTI RETRIBUTIVI

Del tutto straordinario è l’inquadramento dell’apprendista, al quale possono legittimamente essere attribuiti 2 livelli inferiori rispetto al livello di destinazione finale, oppure ottenere da subito il livello di qualificazione finale a fronte di una retribuzione percentualizzata che aumenterà negli anni.

Ciò significa che a confronto con un analogo lavoratore qualificato, l’apprendista, non avendo ancora conseguito la qualifica relativa al rapporto di lavoro per cui è stato assunto, riceverà una retribuzione inferiore e che aumenterà gradualmente e automaticamente negli anni.

Tale apparente squilibrio, tuttavia è giustificato dalla natura stessa del contratto di apprendistato professionalizzante il quale è accompagnato anche dalla formazione volta a qualificare il lavoratore per ottenerne la professionalità richiesta.

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di apprendistato professionalizzante, che ricordo è da considerarsi a tempo indeterminato, ha la durata minima di 6 mesi e la durata massima, relativamente al percorso formativo, pari a 3 anni, elevabile a 5 anni per i settori artigiani.

ORARIO DI LAVORO MINIMO

L’orario di lavoro è liberamente determinabile dalle parti le quali, tuttavia, sono tenute al rispetto dell’orario minimo statuito dal CCNL applicato al rapporto di lavoro. Resta fermo, in ogni caso, che in assenza di previsioni da parte del CCNL, risulta altamente consigliabile concordare un orario di lavoro minimo che sia rispettoso della finalità formativa dell’apprendista. Infatti, a titolo meramente esemplificativo, non si comprende come possa considerarsi privo di profili di illegittimità, un contratto di apprendistato professionalizzante per sole 5 ore settimanali teso a ottenere una qualifica anche non specializzata.

Per contro, può essere considerato legittimo un orario di lavoro tendenzialmente di almeno 20 ore settimanali, fermo restando la necessità di verificare caso per caso le singole fattispecie che possono verificarsi.

FORMAZIONE

E’ utile evidenziare che la formazione obbligatoria in capo al datore di lavoro si declina in 2 differenti tipologie: quella professionale e quella trasversale. La prima costituisce la vera peculiarità del contratto di apprendistato professionalizzante poiché, attraverso il piano formativo individuale, viene definito il percorso formativo dell’apprendista in base alla qualifica da ottenere, alla tipologia di azienda nonché al suo contesto produttivo. Ogni piano formativo individuale deve, infatti, essere personalizzato in riferimento al contesto produttivo e all’organizzazione del lavoro dell’azienda, oltre che alla figura professionale da raggiungere.

E’ legittimo, invero, che astrattamente le qualifiche professionali degli apprendisti siano le medesime e che, pertanto, alcuni elementi formativi siano comuni, ma ciò non vale per quelle conoscenze professionali essenziali correlate concretamente all’inserimento dell’apprendista nella particolare tipologia di azienda caratterizzata dai propri processi produttivi.

Per quanto riguarda la quantità delle ore di formazione professionale, è il CCNL a stabilirne il numero massimo annuo e le modalità (anche on the job).

Le ore di formazione trasversali (o esterna) sono, invece, quelle di carattere generale che sono ad integrazione da parte della Regione in cui è ubicata l’azienda. Esse sono obbligatorie solo qualora la Regione contatti l’azienda entro i 45 giorni dall’instaurazione del contratto di apprendistato professionalizzante.

PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE

Risulta indubbio che il contratto di apprendistato professionalizzante non può essere concluso con un lavoratore che abbia già maturato la qualifica cui il contratto stesso è finalizzato. Resta però ferma la possibilità, come da indicazioni del Ministero del Lavoro con la circolare n. 5/2013, di assumere con tale tipologia contrattuale soggetti che abbiano avuto precedenti esperienze lavorative con la medesima qualifica professionale a cui l’apprendistato è finalizzato, qualora il precedente periodo di lavoro non sia superiore alla metà della durata del contratto di apprendistato professionalizzante.

Tale ragionevole interpretazione è da intendersi una legittima possibilità e chiara indicazione che deve essere però sempre accompagnata dalla presenza, nel piano formativo individuale, di un arricchimento effettivo dell’apprendista in considerazione delle competenze professionali già possedute.

RECESSO

Una delle caratteristiche più importanti dell’apprendistato professionalizzante si rileva nelle modalità di recesso, infatti al termine del periodo formativo il datore di lavoro può recedere dal rapporto di lavoro con una semplice disdetta del contratto senza alcuna motivazione, ma con il rispetto del preavviso.

Diversamente, è fondamentale ricordare che durante il periodo di formazione (che può avere la durata massima di 3 anni o 5 in caso di settore artigianato) l’apprendista soggiace alle medesime condizioni normative dei licenziamenti di un ordinario lavoratore, e, pertanto, potrà essere licenziato  solo in presenza di giusta causa, giustificato motivo soggettivo o giustificato motivo oggettivo.

Di estrema importanza sono, tuttavia, i criteri ordinatori delle motivazioni poste alla base di un eventuale licenziamento. Infatti, proprio perché l’apprendista è un lavoratore che non possiede ancora la qualifica e che è inserito in un percorso formativo, eventuali licenziamenti disciplinari (per giusta causa o giustificato motivo soggettivo) abbisognano di una causa rafforzata a fronte di un illecito disciplinare di particolare gravità.

Analogamente, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, inerente a motivazioni del tutto estranee alla condotta del lavoratore (come ad esempio per crisi aziendale) è sempre consigliabile che tale motivazione sia di notevole rilievo.

Ricordo, infatti, che il datore di lavoro gode di cospicui sgravi contributivi in relazione al contratto di apprendistato professionalizzante e che, pertanto, in caso di necessità di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ad esempio per crisi aziendale, sia altamente consigliato di ponderare bene il costo dell’apprendista rispetto a quello di altri profili analoghi presenti in azienda.

SANZIONI

Da ultimo è importante far presente che una delle sanzioni più significative a tutela dell’apprendista, è quella relativa alla mancata erogazione della formazione per cause di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro.

Infatti, in alcuni casi connotati da particolare gravità, ciò può comportare,  oltre alla comminazione di sanzioni amministrative nei confronti del datore di lavoro, anche la trasformazione del rapporto di lavoro in un ordinario rapporto di lavoro con diritto alle relative differenze retributive e contributive connesse al corretto inquadramento contrattuale.

PER MAGGIORI INFO:

https://www.cliclavoro.gov.it/NormeContratti/Contratti/Pagine/Contratto-di-Apprendistato.aspx

PER RICHESTE DI CONTATTO:

https://sandrosantucci.com/#contatti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *